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Assegno di inclusione

Sostegno sociale e pensioni

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.

Assegno di inclusione – nuova misura di sostegno introdotta dal governo italiano per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, che prevede 2 diverse categorie di beneficiari:

Sostegno per le famiglie (in vigore da gennaio 2024) che, oltre a un reddito basso, comprendono persone difficilmente inseribili nel mercato del lavoro, come persone con disabilità, minori, persone con più di 60 anni ecc.;

Sostegno temporaneo per le famiglie (in vigore da settembre 2023) composte esclusivamente da persone in età lavorativa.

Vediamo ora queste due categorie più nel dettaglio.

Rientrano nella prima categoria di beneficiari i nuclei familiari in cui è presente almeno una delle persone indicate di seguito:

  • persona con disabilità;
  • minori;
  • persona di 60 anni o più;
  • persona in condizione di svantaggio inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione (ad esempio senza fissa dimora, persone con dipendenza da droghe o alcol o dal gioco d’azzardo, persone con disabilità fisica e psichica non inferiore al 46%).

Nel determinare l’importo del sostegno, oltre alle persone sopra indicate, si tiene conto anche di chi ha carichi di cura di bambini sotto i 3 anni, di tre o più figli minori, di persone con disabilità o di familiari non autosufficienti.

Al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o dell’UE (o suo familiare) titolare del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di un Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria);
  • risiedere in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
  • essere residente in Italia. Questo requisito vale anche per i componenti del nucleo familiare del richiedente che rientrano nella scala di equivalenza.

Requisiti economici del nucleo familiare del richiedente

  • ISEE non superiore a 9360 euro.
  • Reddito familiare non superiore a 6000 euro annui (nei nuclei composti da persone di 67 anni o più, con disabilità ecc. la soglia del reddito familiare è fissata a 7560 euro annui), moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Nel calcolo del reddito familiare non si considera quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, reddito di cittadinanza o altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà (NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola ecc.). Si considerano invece le pensioni sociali, comprese le pensioni ai superstiti e le pensioni sociali di invalidità.

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o altri veicoli a motore di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi precedenti la domanda;
  • imbarcazioni da diporto;
  • immobili di valore superiore a 30 000 euro (esclusa la casa di abitazione, il cui valore non deve superare i 150 000 euro);

Importo del sostegno

L’importo dell’ADI per il 2024 dipende dalla composizione del nucleo familiare ed è formato da:

  • un’integrazione del reddito familiare fino a 6 000 euro annui (7 560 se il nucleo è composto da persone di 67 anni o più o da persone con gravi limitazioni di salute), moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • a questa somma si può aggiungere un contributo per l’affitto dell’abitazione fino a 3360 euro annui (1800 euro annui se il nucleo è composto da persone di 67 anni o più o da persone con gravi limitazioni di salute).

In ogni caso l’importo non può essere inferiore a 480 euro annui.

Calcolo della scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per ogni nucleo familiare e si incrementa fino a un massimo complessivo di 2,2 (2,3 in presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienti):

  • 0,50 per ogni componente con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ogni componente di età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per ogni componente maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,30 per ogni altro componente maggiorenne in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  • 0,15 per ogni figlio minore fino a due anni;
  • 0,10 per ogni ulteriore figlio minore di età superiore a due anni.

Nella scala di equivalenza non si tiene conto dei componenti del nucleo ospitati in strutture a totale carico pubblico, né dei periodi di interruzione della residenza in Italia, per un periodo pari o superiore a 2 mesi se continuativo, oppure pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche se non continuativo.

Con il messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024 l’INPS ha comunicato che, per organizzare i primi pagamenti, sono iniziati i controlli sulle prime domande presentate tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Di seguito il calendario dei pagamenti.

  • per le domande presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la stessa data ed esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti saranno effettuati a partire dal 26 gennaio 2024;
  • per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di gennaio sarà disposto a partire dal 15 febbraio; dal 27 febbraio viene pagata la mensilità corrente (febbraio) insieme a quella di gennaio;
  • per le domande presentate da febbraio (e nei mesi successivi), il primo pagamento sarà effettuato a partire dal 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i pagamenti successivi saranno effettuati il 27 di ogni mese.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, i pagamenti saranno effettuati tramite uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato «Adi Card».

La Adi Card viene consegnata presso gli uffici postali dopo l’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono informati della disponibilità della carta tramite il portale SIISL oppure via SMS/e-mail.

La carta Adi può essere usata per acquistare generi alimentari, prodotti in farmacia e parafarmacia (beni che non siano di lusso), pagare le utenze domestiche, l’affitto o la rata del mutuo per la casa, oppure per prelevare contanti entro i limiti indicati di seguito. Se viene rilasciata un’unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contanti è al massimo di 100 euro moltiplicati per la scala di equivalenza. Se l’ADI viene erogato separatamente ai singoli adulti del nucleo che esercitano la responsabilità genitoriale o che rientrano nella scala di equivalenza, la ADI Card consente di prelevare contanti entro un limite mensile non superiore a 100 euro per ciascuna carta ADI.

Le persone in età lavorativa che percepiscono l’assegno di inclusione devono partecipare a un percorso di inserimento lavorativo dopo l’iscrizione al SIISL, il nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, che trasmette i dati al centro per l’impiego competente.

I beneficiari dell’assegno di inclusione tra i diciotto e i ventinove anni che non hanno assolto l’obbligo di istruzione devono frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Va inoltre tenuto presente che la mancata iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello comporta la sospensione del pagamento del sostegno.

Sono esonerati dall’obbligo di partecipare alle attività di formazione, lavoro e politiche attive:

  • i beneficiari titolari di pensione diretta o le persone di 60 anni o più;
  • i componenti con disabilità e le persone affette da patologie oncologiche;
  • le persone con carichi di cura di bambini sotto i tre anni, di tre o più figli minori o di familiari con disabilità;
  • le persone inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nell’ambito di percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Queste persone possono chiedere di aderire volontariamente a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.

In determinate condizioni, però, il nucleo familiare può perdere il sostegno economico, in particolare se una persona:

  • non si presenta entro il termine stabilito al centro per l’impiego senza giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvo i casi di esonero;
  • non partecipa alle attività di formazione, riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva finalizzate alla ricerca e all’ottenimento di un lavoro, oppure non rispetta gli altri impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
  • rifiuta senza giustificato motivo un’offerta di lavoro;
  • rende dichiarazioni false allo scopo di ottenere un beneficio economico maggiore;
  • non presenta la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata in caso di variazione della composizione del nucleo familiare;
  • durante un controllo svolto dalle autorità competenti, viene trovata intenta a svolgere un’attività lavorativa senza aver effettuato le comunicazioni prescritte.

Se il nucleo familiare è decaduto dal beneficio per la mancata partecipazione di un componente alle politiche attive, può presentare una nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o dalla decadenza.

Hanno diritto al sostegno previsto da questa legge anche i nuclei composti esclusivamente da persone occupabili, cioè in grado di lavorare e di età compresa tra 18 e 59 anni, con un ISEE fino a 6000 euro annui. Gli altri requisiti sono gli stessi della prima categoria.

Queste persone hanno diritto a partecipare a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di accompagnamento al lavoro ecc.

L’interessato presenta domanda di accesso al Supporto per la formazione e il lavoro tramite la piattaforma «Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa» (SIISL), con reindirizzamento automatico ai servizi per l’impiego competenti. Nella domanda l’interessato deve confermare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente viene convocato dal servizio per l’impiego competente per stipulare il patto di servizio personalizzato, nel quale deve confermare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro.

Attraverso la piattaforma la persona può ricevere diverse offerte di lavoro e servizi di formazione e riqualificazione.

La partecipazione a queste attività dà diritto a un’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa pari a un importo mensile di 350 euro. La somma viene corrisposta per tutta la durata della misura, ma per non più di 12 mensilità. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il reddito e la pensione di cittadinanza e con qualsiasi altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

A cura di: Iryna ABAKUMOVA

Tel.: +393802071437

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