Cittadinanza italiana per matrimonio

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 05.02.1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
I Prefetti sono competenti ad adottare i provvedimenti di concessione o di diniego della cittadinanza nei confronti degli stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in Italia.
La competenza spetta invece al Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione se il coniuge straniero risiede all’estero, e al Ministro dell’Interno qualora sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio.
Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, il termine massimo di definizione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di ventiquattro mesi, prorogabile fino a un massimo di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge del 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Per le domande presentate prima di tale data, il termine di definizione è di quarantotto mesi.




