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Sintesi dell’incontro online del 04.07.2024: festività e ferie, carta di soggiorno, nascita di un figlio

Lavoro e diritti dei lavoratori

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.

Festività

Ai sensi dell’art. 16 del CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) sono considerati giorni festivi:

1 gennaio

6 gennaio

Lunedì di Pasqua

25 aprile

1 maggio

2 giugno

15 agosto

1 novembre

8 dicembre

25 dicembre

26 dicembre

Santo Patrono (il giorno del santo patrono della città o del paese in cui lavorate)

La lavoratrice domestica ha diritto in questi giorni al riposo completo e alla retribuzione.

Le festività sono retribuite indipendentemente dal fatto che in quei giorni fosse previsto o meno il lavoro.

Festività nel contratto a ore

Come stabilito dal CCNL, per i lavoratori a ore la festività è retribuita in misura pari a 1/6 dell’orario di lavoro settimanale.

Vediamo un esempio di calcolo della festività per le collaboratrici domestiche a ore

Supponiamo che una collaboratrice domestica lavori 20 ore a settimana con una paga oraria di 7,00 euro/ora.

La retribuzione di questa lavoratrice per una festività nazionale sarà di:

23,33 euro, in base al seguente calcolo: (20 ÷ 6) × 7,00.

Festività nel contratto con convivenza (retribuzione mensile)

Per il lavoratore convivente la festività è retribuita per intero. Se la festività cade di domenica, si calcola come 1/26 della retribuzione mensile complessiva. La retribuzione deve comprendere anche vitto e alloggio.

Vediamo un esempio di calcolo della festività per una badante convivente (livello CS, con retribuzione mensile di 1120,76 euro e indennità di vitto e alloggio di 6,47 euro al giorno).

Per le festività che non cadono di domenica il calcolo è il seguente: la giornata è retribuita per intero + 6,47 euro (comprensivi di vitto e alloggio).

Se la festività cade di domenica, il calcolo sarà il seguente: (1120,76 ÷ 26) + 6,47 = 49,57 euro.

Se lavorate in un giorno festivo o di domenica

Se si lavora di domenica o in un giorno festivo, il CCNL prevede il diritto a una maggiorazione oltre alla normale retribuzione. In particolare, il CCNL stabilisce una maggiorazione del 60% sulla retribuzione.

Vediamo un esempio pratico con una baby-sitter pagata 8 euro l’ora. Supponiamo che lavori 10 ore a settimana e che abbia lavorato 3 ore in un giorno festivo.

Il calcolo della retribuzione per il lavoro festivo è strutturato così: la paga oraria è maggiorata del 60% (quindi 8 euro × 1,60, pari a 12,80 euro l’ora).

Per le 3 ore lavorate nel giorno festivo, quindi, la baby-sitter guadagnerà: 12,80 euro × 3 ore = 38,40 euro.

Inoltre bisogna considerare anche la normale retribuzione della festività, che si calcola così: (10 ore ÷ 6) × 8 euro = 13,33 euro.

Sommando il tutto, la retribuzione complessiva per la festività sarà di 51,73 euro, comprensiva della maggiorazione per il lavoro festivo e della normale retribuzione della festività.

Come si vede, una festività può essere un giorno di riposo, un giorno lavorativo oppure coincidere con la domenica. Ogni caso richiede un calcolo specifico della retribuzione.

Ferie e permessi

La Costituzione italiana riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite, cioè a un periodo libero dal lavoro per recuperare le energie psichiche e fisiche.

Per legge il lavoratore non può rinunciare alle ferie; i contratti che prevedono questa possibilità sono nulli, salvo condizioni eccezionali legate all’organizzazione del lavoro.

Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’organizzazione e del lavoratore, e va comunicato al lavoratore con anticipo.

La durata minima delle ferie annuali è di quattro settimane. Nel corso del primo anno di lavoro si possono godere due settimane di ferie e il resto nei 18 mesi successivi. La violazione di queste regole comporta una sanzione da 130 a 780 euro per ciascun lavoratore.

È vietato sostituire le ferie con un’indennità in denaro, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I contratti collettivi dei diversi settori prevedono durate diverse delle ferie. Se superano le quattro settimane, la parte eccedente può essere goduta in un periodo superiore a 18 mesi oppure sostituita da un’indennità in denaro.

Il diritto alle ferie dipende dalla durata del lavoro presso lo stesso datore di lavoro. Nel calcolo dei giorni di ferie non si tiene conto delle assenze per gravidanza, malattia, infortunio o riduzione dell’orario di lavoro. Le ferie si riducono invece per i giorni di permesso per motivi familiari, per i permessi elettorali e simili.

Non rientrano nelle ferie i periodi di congedo (del padre e della madre) per la cura del figlio, se durante le ferie il lavoratore o il figlio si ammala. Se le ferie coincidono con giorni festivi, il lavoratore ha diritto a prolungarle o a un’indennità in denaro, secondo il Contratto collettivo nazionale della propria categoria.

Le ferie sono sospese in caso di malattia del lavoratore, perché la malattia impedisce di recuperare le energie fisiche e psichiche. Il lavoratore deve comunicare subito la malattia al datore di lavoro, documentandola con il certificato medico e la durata prevista della malattia. In questo periodo sono possibili controlli sulla presenza del lavoratore malato al proprio domicilio.

Durante le ferie il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena. Se non ha goduto delle ferie, oltre alla normale retribuzione giornaliera deve ricevere un’indennità aggiuntiva, anche se non ne ha fatto richiesta al datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro cessa, al lavoratore devono essere calcolati e pagati i giorni di ferie maturati fino a quel momento.

Ferie di badanti e lavoratori domestici

Anche i lavoratori domestici hanno diritto ogni anno alle ferie, cioè a un periodo continuativo di riposo. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze del lavoratore. I lavoratori stranieri possono accumulare le ferie di due anni per trascorrere più tempo nel proprio Paese.

La durata minima delle ferie annuali è di

  • 8 giorni consecutivi per i lavoratori a ore;
  • 15 giorni per chi assiste persone anziane da non più di 5 anni;
  • 20 giorni lavorativi per chi lavora presso lo stesso datore di lavoro da oltre 5 anni;
  • 26 giorni per i lavoratori a tempo pieno e per chi convive con il datore di lavoro.

Se il rapporto di lavoro non supera un anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati.

Il diritto al riposo nelle festività religiose

La Costituzione italiana riconosce ai cittadini la libertà di religione. Per questo è possibile restare liberi dal lavoro durante le festività religiose del culto professato dal lavoratore. Questo diritto spetta alle confessioni che hanno stipulato apposite intese con lo Stato italiano. Legge n. 101/1989.

Malattia

L’assenza dal lavoro per malattia è tutelata dalla legge italiana ai sensi dell’art. 2110 del Codice civile, secondo cui, in caso di assenza per malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e all’indennità di malattia.

Chi ha diritto all’indennità di malattia dell’INPS

  • Operai dell’industria;
  • Lavoratori del terziario e dello spettacolo;
  • Operai agricoli;
  • Apprendisti;
  • Disoccupati (se la malattia è iniziata entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro);
  • Marittimi.

Come avviene il pagamento?

  • I primi 3 giorni sono pagati dal datore di lavoro – 100%
  • Dal 4° al 21° giorno – 50% della retribuzione media giornaliera del lavoratore
  • dal 21° al 180° giorno – 66,66%.

Malattia di colf e badanti

  • Il numero di giorni di malattia retribuiti dipende dall’anzianità di servizio:
  • Fino a 6 mesi – 8 giorni di calendario;
  • Da 6 mesi a 2 anni – 10 giorni di calendario;
  • Oltre 2 anni – 15 giorni di calendario.

Il datore di lavoro paga come segue

  • dal 1° al 3° giorno si paga il 50% della retribuzione globale di fatto,
  • dal 4° giorno – 100%.

Se la collaboratrice domestica è assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo che dipende dall’anzianità di servizio:

  • 10 giorni con anzianità fino a 6 mesi;
  • 45 giorni con anzianità da 6 mesi a 2 anni;
  • 180 giorni con anzianità superiore a 2 anni.

Esempio
Prendiamo un lavoratore convivente assunto il 03.01.2024, con retribuzione mensile di 1000 euro:

  • A dicembre 2024 il lavoratore si ammala per la prima volta e consegna al datore di lavoro il certificato con la prognosi dal 02.12.2024 al 10.12.2024. Per legge il lavoratore ha diritto a 10 giorni retribuiti.
  • Bisogna quindi pagargli 9 giorni di calendario: i primi 3 giorni al 50% e i restanti 6 giorni al 100%.

Calcolo: retribuzione mensile di 1000 euro + indennità di vitto e alloggio di 195,60 euro, il tutto diviso per 30.

Quindi (1000 + 195,60) : 30 = 39,85 euro per un giorno di malattia; ridotto del 50% = 19,93 euro per i primi tre giorni;

  • 19,93 × 3 giorni = 59,79 euro
  • 39,85 × 6 giorni = 239,10 euro

L’importo totale dell’indennità di malattia sarà di 59,79 + 239,10 = 298,89 euro.

Permesso di soggiorno lungo periodo

La Legge n. 238 del 23.12.2021 prevede che il permesso di soggiorno lungo periodo abbia una validità di 10 anni.

Documenti necessari per la richiesta del Permesso di soggiorno lungo periodo:

  • il kit con la striscia gialla da compilare, da ritirare in posta allo Sportello «Amico» o presso un CAF;
  • copia del passaporto in corso di validità;
  • copia del permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per qualsiasi motivo;
  • copia della carta d’identità in corso di validità;
  • copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730/CU/UNICO);
  • copia delle buste paga degli ultimi 3 mesi;
  • copia del contratto di lavoro: se avete più contratti, vanno presentati tutti; se uno dei vostri contratti è terminato l’anno scorso, occorre presentarne comunque la copia;
  • certificato storico di residenza, da richiedere al Comune in cui siete residenti;
  • certificato di stato di famiglia, da richiedere al Comune;
  • certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, da richiedere al tribunale del luogo di residenza;
  • certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2;
  • 2 fototessere.

Reddito minimo obbligatorio per ottenere il Permesso di soggiorno lungo periodo:

– per una persona – 6947,33 euro;

– con 1 familiare in più, se ha meno di 14 anni, il reddito deve essere di 10420,99 euro;

– con 2 familiari in più – 13849,66 euro;

– con 3 familiari in più – 17323,31 euro.

Il costo del permesso di soggiorno lungo periodo nel 2024

  • 100 euro per la richiesta del permesso di soggiorno UE;
  • 30 euro di spese postali, da pagare in posta;
  • 16 euro di marca da bollo, da acquistare in tabaccheria;
  • 30,46 euro per il rilascio del permesso elettronico.

ATTENZIONE: con il permesso di soggiorno lungo periodo ci si può assentare dal territorio italiano per un massimo di 12 mesi consecutivi. In caso di assenza prolungata si rischia la revoca del permesso.

IMPORTANTE: ai sensi dell’art. 9, comma 3, del TUI, questo permesso di soggiorno non può essere rilasciato a chi è titolare di uno dei seguenti tipi di permesso di soggiorno:

  • per motivi di studio (art. 9, comma 3, lett. a) TUI);
  • per cure mediche (art. 36 TUI);
  • per protezione sociale e per le vittime di violenza domestica (art. 18 TUI);
  • per calamità (art. 20 TUI);
  • per protezione umanitaria/speciale (art. 32, comma 3, del decreto n. 25/08).

Eccezione: solo per chi ha presentato domanda di asilo politico, il periodo di 5 anni di soggiorno richiesto per il rilascio del permesso si calcola dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 9, comma 5-bis, TUI).

Quali vantaggi offre il Permesso di soggiorno lungo periodo (UE)

  • ingresso in Italia senza visto;
  • diritto di soggiornare negli altri Paesi dell’area Schengen per 3 mesi;
  • lavorare in Italia come lavoratore autonomo o dipendente;
  • lavorare o studiare in altri Paesi dell’Unione europea (occorre però un apposito permesso del Paese scelto);
  • ricevere prestazioni sociali in Italia;
  • chiedere la cittadinanza italiana (in presenza degli altri requisiti necessari) senza dover sostenere l’esame di lingua italiana, ecc.

Promemoria!

L’aggiornamento del Permesso di soggiorno lungo periodo va fatto subito in caso di qualsiasi cambiamento (cambio di residenza, sostituzione del passaporto, variazione del nucleo familiare, ad esempio la nascita di un figlio, ecc.), senza aspettare i 10 anni di validità del permesso.

La nascita di un figlio in Italia

Prima di tutto, la donna incinta deve rivolgersi all’ASL, dove le verrà rilasciato il certificato di gravidanza, che le consentirà di accedere gratuitamente a tutti i servizi sanitari.

Al momento del parto, la donna può recarsi in ospedale oppure chiamare l’ambulanza (al numero 118). Deve portare con sé tutti i documenti ricevuti durante la gravidanza e i propri documenti personali.

La registrazione della nascita

Se il bambino è nato in Italia, l’atto di stato civile viene registrato dalle autorità locali competenti (Comune).

La registrazione della nascita è obbligatoria.

Per registrare il bambino presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune occorre dichiararne la nascita presentando la Dichiarazione di nascita:

  1. in ospedale entro 3 giorni dalla nascita;

2. oppure direttamente in Comune (Ufficio di Stato Civile) entro 10 giorni.

Documenti da portare: la Dichiarazione di nascita e un documento d’identità di entrambi i genitori o di chi registra il bambino.

Non è ammessa una seconda registrazione degli atti di stato civile in Ucraina.

Per essere usato fuori dall’Italia, il certificato di nascita rilasciato dal Comune deve essere legalizzato (apostillato) e tradotto in ucraino secondo le modalità previste dalla legge.

Al momento della registrazione della nascita bisogna indicare, tra l’altro, il nome del bambino.

Consigli

  • verificate in anticipo con l’ufficio che registra la nascita se è possibile registrare il bambino con il nome che avete scelto;
  • controllate che il nome del bambino sia scritto correttamente in caratteri latini;
  • non indicate il patronimico del bambino nel campo «nome» della dichiarazione di nascita.

In Italia esistono diversi modelli di certificato di nascita

Perché il certificato di nascita rilasciato dagli uffici di stato civile italiani sia valido in Ucraina, deve riportare i nomi e i cognomi dei genitori.

Inoltre, i documenti rilasciati dalle autorità competenti italiane devono essere legalizzati, apostillati e tradotti secondo le modalità previste dalla legge.

Il certificato di nascita rilasciato dall’autorità italiana competente (Comune) deve essere legalizzato con l’apposizione del timbro «Apostille» in Prefettura ed essere accompagnato da una traduzione certificata in ucraino.

Verificate che nel certificato e nella sua traduzione il nome del bambino sia scritto correttamente!

Nomi e cognomi non si traducono, si traslitterano: si scrivono con le lettere dell’alfabeto ucraino in modo da rendere per iscritto la pronuncia.

Ad esempio: «Michele» = «Мікеле», e non «Михайло».

Il cognome del bambino deve coincidere con quello riportato nel passaporto ucraino per l’espatrio di almeno uno dei genitori. Anche i cognomi e i nomi dei genitori nel certificato e nella traduzione devono coincidere con quelli indicati nei loro passaporti ucraini per l’espatrio.

La cittadinanza del bambino per nascita

Per formalizzare l’acquisizione della cittadinanza ucraina per nascita da parte del bambino (con il rilascio, presso il Consolato Generale dell’Ucraina, del certificato di registrazione come cittadino ucraino), uno dei genitori (cittadino ucraino) presenta i seguenti documenti:

1) domanda di formalizzazione dell’acquisizione della cittadinanza ucraina per nascita da parte del bambino;

2) originale e copia del certificato di nascita del bambino (i documenti rilasciati o redatti da autorità straniere vanno presentati alla rappresentanza diplomatica all’estero legalizzati secondo la legge ucraina, cioè con il timbro «Apostille» e con traduzione certificata in ucraino);

3) originale e copia del passaporto di cittadino ucraino o di un altro documento previsto dall’articolo 5 della Legge dell’Ucraina «Sulla cittadinanza dell’Ucraina», che attesti che uno dei genitori era cittadino ucraino al momento della nascita del bambino.

La decisione di formalizzare l’acquisizione della cittadinanza ucraina da parte del bambino, o di respingere la domanda, è adottata dal capo della rappresentanza diplomatica all’estero o dal suo vice entro un mese dal ricevimento dei documenti. L’eventuale rigetto è comunicato per iscritto al richiedente entro una settimana dalla decisione.

In caso di esito positivo, il bambino viene registrato come cittadino ucraino e riceve il certificato di registrazione come cittadino ucraino, che andrà sempre presentato in seguito per ottenere i documenti che attestano la cittadinanza ucraina (passaporto per l’espatrio).

Per il rilascio del certificato non si paga alcuna tassa consolare.

Il certificato di registrazione come cittadino ucraino viene rilasciato in un unico esemplare e una sola volta. Non è ammessa una seconda registrazione. In caso di smarrimento, danneggiamento, ritiro o altro, la rappresentanza diplomatica rilascia un certificato che attesta la registrazione già avvenuta, con l’indicazione completa degli estremi del certificato precedente.

I documenti possono essere presentati da uno solo dei genitori, purché cittadino ucraino. La presenza del bambino e dell’altro genitore (straniero o cittadino ucraino) non è obbligatoria.

Il passaporto del bambino

Per richiedere il passaporto per l’espatrio del bambino, i genitori cittadini ucraini (o uno di loro, se l’altro è straniero o se il bambino vive con un solo genitore) presentano i seguenti documenti:

1) certificato di nascita (se il bambino è nato all’estero, il certificato deve recare il timbro «Apostille» ed essere accompagnato da una traduzione certificata in ucraino secondo le modalità previste) – originale e copia;

2) certificato di registrazione come cittadino ucraino, rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato dell’Ucraina – originale e copia;

3) passaporti per l’espatrio dei genitori – originale e copia delle prime pagine;

4) domanda-questionario di uno dei genitori e dichiarazione separata dell’altro genitore (se quest’ultimo non è presente alla consegna dei documenti, la sua dichiarazione va autenticata in anticipo con atto notarile presso il Consolato Generale dell’Ucraina e allegata alla pratica dall’altro genitore). Attenzione: la dichiarazione dell’altro genitore non è richiesta se si tratta di uno straniero o di un apolide;

5) documento che attesti il soggiorno temporaneo (ad esempio il permesso di soggiorno) o la residenza permanente del bambino all’estero (passaporto per l’espatrio con il timbro «Residenza permanente all’estero») – originale e copia. In mancanza di questi documenti, qualsiasi altro documento che attesti l’effettiva presenza del bambino in Italia (ad esempio un certificato dell’asilo, della scuola, di una struttura sanitaria, ecc.);

6) documento che riporti l’indirizzo attuale di residenza di uno dei genitori in Italia (carta d’identità, certificato di residenza, tessera sanitaria, ecc.) – originale e copia;

7) 1 fotografia 10×15 cm (se il bambino non ha ancora compiuto 12 anni, la foto può essere scattata presso il Consolato Generale dell’Ucraina);

8) ricevuta del pagamento della tassa consolare per il trattamento automatizzato dei dati, pari a 37 euro – originale e copia.

Attenzione: se il passaporto per l’espatrio viene richiesto per un bambino che vive con uno solo dei genitori, occorre presentare l’originale o una copia autenticata di uno dei seguenti documenti:

  • certificato di morte dell’altro genitore;
  • sentenza del tribunale che priva l’altro genitore della responsabilità genitoriale;
  • sentenza del tribunale che dichiara l’assenza (scomparsa) dell’altro genitore;
  • sentenza del tribunale che dichiara l’altro genitore incapace di agire;
  • originale dell’Estratto del Registro statale degli atti di stato civile relativo alla nascita, con l’indicazione dei dati del padre ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice della famiglia dell’Ucraina.
Festività. Ferie e permessi. Malattia & Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) & Nascita: registrazione della nascita del bambino; cittadinanza del bambino; passaporto del bambino

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