Assegno unico e universale per i figli a carico

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Con il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, dal 1° marzo 2022 è stato introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU). Si tratta di un sostegno economico erogato ogni mese, per il periodo da marzo di ogni anno a febbraio dell’anno successivo, alle famiglie con figli, in base alla loro condizione economica misurata dall’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’assegno unico universale viene corrisposto anche in assenza di ISEE, sulla base dei dati autodichiarati nella domanda.
L’assegno spetta:
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
per ogni figlio a carico fino a 21 anni che si trovi in una delle seguenti condizioni:
frequenta la scuola, un corso di formazione professionale o un corso di laurea;
svolge un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
è registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un servizio pubblico per l’impiego;
svolge il servizio civile universale;
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Importo dell’assegno
Da gennaio 2024 l’importo minimo dell’AUU è aumentato in base all’ISEE: in particolare, passa da 54,1 a 57,2 euro per le famiglie con ISEE superiore a 45.704,68 euro (43.240 euro a dicembre). L’importo massimo passa da 189,2 a 199,4 euro per le famiglie con ISEE fino a 17.139,25 euro (16.215 euro fino a dicembre). Dai 18 ai 21 anni, nel 2024 l’importo varierà da 96,9 a 28,5 euro. L’importo dipende dall’ISEE e dall’età dei figli, tranne che per i figli con disabilità, per i quali non sono previsti limiti di età.
Maggiorazioni
Oltre all’importo base, l’assegno unico prevede delle maggiorazioni in determinate situazioni, ad esempio quando entrambi i genitori lavorano, in presenza di figli con disabilità o non autosufficienti e in base al grado di disabilità riconosciuto. Anche queste maggiorazioni aumentano nel 2024, secondo i seguenti importi:
34,15 euro per ciascun figlio, se entrambi i genitori lavorano;
119,60 euro per i figli non autosufficienti fino a 21 anni;
108,20 euro per i figli con disabilità grave fino a 21 anni;
94,90 euro per i figli con disabilità media fino a 21 anni;
22,30 euro per ciascun figlio fino a 21 anni.
Requisiti dei richiedenti
L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, oppure titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia;
essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Va inoltre tenuto presente quanto previsto dal paragrafo 5 della circolare n. 41 del 07.04.2023, con cui l’INPS ha chiarito che tra i permessi di soggiorno che danno diritto all’assegno unico universale rientra anche il permesso per protezione temporanea, riconosciuto a chi fugge dalla guerra in Ucraina.
Come presentare la domanda
Nella domanda basta autodichiarare alcuni dati di base: la composizione del nucleo familiare e il numero dei figli, la residenza e l’IBAN di uno o di entrambi i genitori. La domanda può essere accompagnata o meno da un ISEE aggiornato: presentare l’ISEE è necessario per ottenere l’importo pieno dell’assegno, corrispondente alla situazione economica del richiedente. In assenza di ISEE la domanda di AUU può comunque essere presentata, e ogni avente diritto riceverà l’importo minimo.
Le domande, accompagnate o meno dall’ISEE, possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’assegno fino a febbraio dell’anno successivo. Tuttavia, tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno danno diritto ai pagamenti a partire da marzo. La domanda si può presentare tramite il servizio «Assegno unico e universale per i figli a carico» sul sito www.inps.it, con SPID di livello almeno 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure telefonando al Contact Center integrato, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa dei diversi operatori).
Attenzione: l’assegno unico e universale può essere richiesto direttamente sul sito ufficiale dell’INPS solo se si tratta della prima domanda. Negli altri casi, per riceverlo nel 2024 non serve una nuova domanda: quelle già presentate restano valide anche negli anni successivi a quello di presentazione, ma il richiedente è tenuto a comunicare all’INPS qualsiasi variazione che incida sull’importo e sul riconoscimento dell’assegno (ad esempio la nascita di un altro figlio). Ciò significa che per il 2024 non occorre presentare una nuova domanda di assegno unico e universale, se la domanda già inviata all’Istituto non risulta «decaduta», «revocata», «rinunciata» o «respinta». È però importante presentare il nuovo ISEE 2024 entro il 29 febbraio, altrimenti da marzo verrà corrisposto l’importo minimo. Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2024, gli importi già pagati per il 2024 saranno ricalcolati a partire da marzo 2025, con il pagamento degli arretrati spettanti.
Particolare attenzione devono prestare i percettori del Reddito di cittadinanza, che fino a febbraio 2024 riceveranno l’assegno unico universale automaticamente sulla Carta RdC. Da marzo 2024, però, ci saranno cambiamenti sostanziali: i beneficiari dovranno presentare un’apposita domanda per continuare a ricevere l’assegno. Questo cambiamento richiede particolare attenzione da parte dei beneficiari, per non interrompere il sostegno economico.
Di seguito il nuovo calendario dei pagamenti di gennaio–giugno 2024, tratto dal sito dell’INPS:
17, 18, 19 gennaio 2024
16, 19, 20 febbraio 2024
18, 19, 20 marzo 2024
17, 18, 19 aprile 2024
15, 16, 17 maggio 2024
17, 18, 19 giugno 2024




