Possibilità di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro

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Possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro.
Oggi molte persone titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI), si chiedono se sia possibile convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro.
Vediamo quindi nel dettaglio: con la legge n. 50 del 5 maggio 2023 il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva le modifiche al decreto-legge n. 20 del 10.03.2023 (decreto Cutro).
La nuova legge ha modificato alcune disposizioni del D.L. 20/2023, in particolare:
- Abrogati il terzo e il quarto periodo dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2
- dal 05.05.2023 la richiesta di permesso per protezione speciale rientra sempre nell’ambito dell’art. 32 del D.Lgs. 25/2008 (senza possibilità di conversione in permesso per lavoro);
- Il comma 2 di questo articolo prevede che «per le richieste presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti».
- Il comma 3 di questo articolo stabilisce che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dei commi 1.1 e 1.2 dell’art. 19 e ancora validi sono rinnovati una sola volta, per la durata di un anno a decorrere dalla data di scadenza. Resta salva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, se ricorrono i requisiti di legge.
Quindi, in base alle modifiche introdotte dalla legge n. 50/2023, d’ora in poi la richiesta di questo tipo di permesso è disciplinata dall’articolo
32 del D.Lgs. n. 25/2008.
In alcuni casi, però, continuano ad applicarsi le norme previgenti. Vediamo quali
sono:
● chi ha presentato la richiesta prima del 5 maggio 2023;
● chi ha la «striscetta» per protezione speciale art. 19;
● chi ha l’appuntamento per protezione speciale art. 19;
● chi ha già il permesso protezione speciale art. 19.
Se rientrate in almeno uno di questi casi, il vostro permesso si può convertire in permesso per
motivi di lavoro oppure, alla scadenza, potete rinnovarlo ancora una volta per 1 anno.
Per convertire il permesso di soggiorno per protezione
speciale in permesso di soggiorno per lavoro occorre avere un contratto
di lavoro subordinato oppure avere un’attività in proprio (essere imprenditori) con partita IVA, per il
permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Vediamo nel dettaglio quali documenti occorre presentare per la conversione in permesso
per lavoro se si ha un contratto di lavoro subordinato.
Documenti necessari:
- copia del passaporto (la prima pagina e le pagine con i timbri di attraversamento della frontiera);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia della carta d’identità;
- copia del codice fiscale;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- copia del contratto di lavoro;
È inoltre consigliabile che il datore di lavoro vi rilasci una dichiarazione di continuità del rapporto di lavoro (S-3), possibilmente con allegata una copia della sua carta d’identità, che attesti il rapporto di lavoro al momento della presentazione della richiesta e alla data dell’appuntamento in Questura per il rilievo delle impronte digitali e dei dati biometrici… - contributi versati (se presenti);
- CU / 730 / Unico (se presenti).
Se avete un’attività in proprio in Italia (siete imprenditori) con partita IVA, per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo dovete presentare i seguenti documenti (secondo l’art. 5 comma 3-quater del d.lgs. 286/98 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo):
- copia del passaporto (la prima pagina e le pagine con i timbri di attraversamento della frontiera);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia della carta d’identità;
- copia del codice fiscale;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- attribuzione della partita IVA;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato o visura camerale
recente; - autorizzazione o licenza, oppure iscrizione in
apposito albo o registro, oppure presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla
normativa vigente per l’esercizio dell’attività professionale svolta; - dichiarazione dei redditi e
bilancio provvisorio (se disponibile).
Per il rilascio di questo permesso occorre pagare:
- 80,46 euro per la stampa del documento elettronico;
- 30,00 euro per il servizio postale;
- 16,00 euro di marca da bollo.
Tenete presente che, se con voi vivono dei figli: - per i figli minori di 14 anni, i loro dati vanno indicati nella richiesta di uno
dei genitori e si pagano 30,46 euro per il rilascio del documento elettronico; - per i figli dai 14 ai 18 anni occorre presentare una richiesta separata, con i dati e
la firma del figlio.
Inoltre occorre pagare: - 80,46 euro per la stampa del documento elettronico;
- 30,00 euro per il servizio postale;
- 16,00 euro di marca da bollo.
Attenzione! È importante!!
Ai sensi della
Circolare del Ministero dell’Interno n. 400/B/2023 del 1 giugno 2023:
> Le disposizioni del D.L. 20/2023 restano invariate per le richieste presentate prima del 05.05.2023.
> Si precisa che i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.2 (protezione speciale), possono essere rinnovati solo per 1 anno oppure convertiti in permessi per lavoro, se ricorrono i requisiti di legge.
Vi segnaliamo che esiste già una giurisprudenza favorevole sulla legittimità della conversione del permesso protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro!!!!
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ricorda infatti che, in base alla specifica disposizione transitoria dell’art. 7 del D.L. n. 20/2023, e in particolare del comma 3, per i permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2023) resta espressamente salva «la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, se ricorrono i requisiti di legge».
Esistono già pronunce in tal senso, ad esempio in Lombardia (sentenza n. 45 del 18 gennaio
2024), emesse a favore di chi ha diritto a convertire il permesso protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro.
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