Invalidità & questioni relative al passaporto: figli minorenni

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L’invalidità secondo la normativa italiana
In Italia esistono diversi gradi di invalidità, da cui dipende anche l’importo delle prestazioni assistenziali. Lo status di invalido viene riconosciuto agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno stabile in Italia (permesso di soggiorno). Dall’inizio del 2022 possono richiedere il riconoscimento dell’invalidità anche i profughi ucraini.
Per accedere ai diritti e alle agevolazioni previsti, le persone ucraine con disabilità devono ottenere il riconoscimento dell’invalidità in Italia.
Per far accertare l’invalidità dovete presentare la domanda all’ASL competente per il luogo della vostra residenza (la residenza) in Italia.
La normativa italiana distingue diversi tipi di invalidità, tra cui
I. Invalidità civile (legge 118/1971)
II. Handicap (legge 104/1992)
III. Disabilità (legge n.68/1999)
Ciascuno di questi tipi di invalidità risponde a criteri precisi, e l’accertamento è svolto da commissioni mediche diverse.
Va precisato che nello stesso certificato medico (certificato medico), così come nella domanda di invalidità, si possono richiedere accertamenti diversi, ad esempio: invalidità civile e handicap, handicap e disabilità, invalidità civile e disabilità, e perfino tutti e tre contemporaneamente.
I. Invalidità civile (legge 118/1971)
Qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne, che presenti una menomazione, una perdita o un’anomalia di una struttura o di una funzione anatomica, fisiologica o psicologica può chiedere una visita per l’accertamento dell’invalidità civile. L’accertamento porta al riconoscimento di un’invalidità espressa in percentuale, che va da un minimo del 33% (cioè ⅓) a un massimo del 100%.
Si noti che il riconoscimento dell’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità) non esclude di per sé la possibilità di lavorare.
Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento (l’indennità di accompagnamento), che presuppone l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, non impedisce di svolgere un’attività lavorativa.
Il riconoscimento dell’invalidità civile dà accesso a diverse agevolazioni, anche economiche, in base alla percentuale riconosciuta e alla categoria di appartenenza (protesi e ausili; iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato; esenzione dal ticket sanitario; assegno mensile; pensione di invalidità; indennità di accompagnamento; indennità di frequenza; prestazioni assistenziali, ecc.).
Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a specifici requisiti contributivi, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità.
Nel riconoscimento di questa condizione (Handicap) si tiene conto della difficoltà di inserimento sociale della persona dovuta alla patologia o alla menomazione accertata.
In alcuni casi, anche quando la malattia o la menomazione non raggiunge il 100% di perdita della capacità lavorativa, la persona può essere riconosciuta come portatrice di gravi difficoltà nella vita sociale e nell’integrazione a causa della patologia, e ottenere quindi l’handicap grave.
In altre parole, la situazione di gravità (handicap grave) si può ottenere anche in assenza di un riconoscimento di invalidità civile.
Il riconoscimento dell’handicap grave non dà diritto a benefici economici, ma è il presupposto per accedere a diverse agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori con disabilità e a chi assiste un familiare disabile, il congedo retribuito di due anni riservato ai familiari che assistono una persona con handicap riconosciuto grave, ecc.
È importante sottolineare che la legge n.68/1999 mira proprio a favorire l’inserimento lavorativo delle persone che, a causa della disabilità, incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, e impone alle aziende con più di 15 dipendenti di assumere una determinata quota di persone con disabilità.
Per questo l’attività della commissione medica di accertamento della disabilità è sempre volta a individuare la capacità lavorativa globale, attuale e potenziale della persona con disabilità.
Perché una persona con disabilità possa ottenere un lavoro ai sensi della legge 68/1999, deve essere iscritta nelle liste speciali del collocamento mirato; a tal fine occorre l’accertamento della disabilità insieme a quello dell’invalidità (invalidità). Senza questi accertamenti la persona non può essere inserita nelle liste.
IMPORTANTE: in Italia occorre un’invalidità riconosciuta di almeno il 74% per ottenere un sostegno economico, che prende i seguenti nomi:
- Assegno di inabilità (74-99%)
- Pensione di invalidità (100%)
*Poiché agli stranieri viene spesso riconosciuto il 64%, che non dà diritto al sostegno economico, ricordate che avete il diritto di impugnare la decisione della commissione.
Un sostegno economico spetta anche a chi non è in grado di badare a sé stesso in autonomia e ha bisogno di assistenza continua (accompagnamento).
Importante: l’indennità per i minori con disabilità (indennità di frequenza) viene concessa solo a condizione che i bambini frequentino la scuola o un centro di riabilitazione. Ai bambini con disabilità viene inoltre riconosciuta l’indennità di accompagnamento (accompagnamento).
Come ottenere il riconoscimento dell’invalidità in Italia, passo dopo passo
1. Il vostro medico curante o un medico certificatore invia all’INPS il certificato medico online, in cui indica la diagnosi e allega la richiesta di invalidità/handicap/accompagnamento.
2. Successivamente dovete rivolgervi a un patronato e presentare la domanda di invalidità civile vera e propria (per invalidità civile). Tenete presente che dovete obbligatoriamente avere la residenza (residenza) e un conto corrente bancario su cui ricevere il sostegno economico.
3. Il passo successivo è la visita davanti alla commissione medica, per la quale vi serviranno i vostri certificati medici (se rilasciati fuori dall’Italia, con traduzione in italiano).
4. Ricevere il verbale della commissione sul grado di invalidità.
Tenete presente che, se il sostegno economico vi viene negato, le possibilità sono due:
– fare ricorso in tribunale;
– attendere 6 mesi e presentare una nuova domanda per peggioramento delle condizioni di salute (aggravamento invalidità civile).
Questioni relative al passaporto: figli minorenni
Innanzitutto ricordiamo che, se vostro figlio è nato in Italia, per poterlo portare a casa dall’ospedale dovete prima registrarlo presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, presentando la dichiarazione di nascita alla direzione dell’ospedale in cui avete partorito (entro 3 giorni dalla nascita) oppure direttamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui risiede la madre o in cui è nato il bambino (entro 10 giorni dalla nascita).
Il passo successivo è ottenere il certificato di nascita del bambino presso il vostro Comune.
Attenzione: in Italia esistono diversi documenti che attestano la nascita (copia integrale dell’atto di nascita, estratto di nascita e certificato di nascita), a seconda dei dati che vi servono. Per l’Ambasciata o il Consolato dell’Ucraina serve l’estratto dell’atto di nascita in formato internazionale (internazionale).
Una volta ottenuto il certificato di nascita di vostro figlio, vi consigliamo di farlo apostillare presso l’ufficio legalizzazioni della Prefettura territorialmente competente (in base alle modifiche normative dell’aprile 2023, presso il Consolato o l’Ambasciata il certificato è valido anche senza apostille, ma non sarà valido per nessun’altra autorità competente in Ucraina).
Se vostro figlio ha diritto alla cittadinanza ucraina, il passo successivo deve essere la registrazione del bambino come cittadino ucraino (ottenendo il relativo certificato di registrazione come cittadino dell’Ucraina presso il Consolato Generale o l’Ambasciata dell’Ucraina in Italia).
Una volta attribuita al bambino la cittadinanza ucraina, dovete presentare al Consolato Generale o all’Ambasciata dell’Ucraina in Italia la domanda e i documenti necessari per il rilascio al bambino del passaporto per l’espatrio (dopo aver prenotato l’appuntamento tramite la coda elettronica).
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
1. Modulo di domanda per l’inserimento dei dati nel Registro demografico statale unificato (compilato in formato elettronico dal funzionario consolare durante l’appuntamento, sulla base dei documenti presentati dal richiedente);
2. Documento che attesta l’identità del bambino e la cittadinanza ucraina (passaporto di cittadino dell’Ucraina, passaporto ucraino per l’espatrio, certificato provvisorio di cittadino dell’Ucraina, documento di viaggio del bambino), con le copie della prima pagina e della pagina con i timbri di residenza permanente all’estero e di iscrizione permanente nei registri consolari (se presenti);
3. In caso di smarrimento o furto del passaporto per l’espatrio del bambino, va presentato il documento (originale + copia) che attesta che uno dei genitori ha denunciato lo smarrimento o il furto del passaporto alla Polizia o ai Carabinieri (denuncia). Questo documento può essere presentato senza traduzione in ucraino;
4. Certificato di registrazione come cittadino dell’Ucraina per nascita, se il bambino è nato all’estero (originale e copia);
5. Certificato di nascita del bambino (originale e copia di tutte le pagine);
6. Originale e copie della prima pagina dei passaporti validi di uno dei genitori o dei rappresentanti legali del bambino. Se il passaporto ucraino per l’espatrio è scaduto, va presentato il passaporto di cittadino dell’Ucraina (originale e copie di tutte le pagine);
7. Originale e copie dei documenti del bambino e di uno dei genitori o dei rappresentanti legali che attestano il diritto alla residenza permanente o al soggiorno temporaneo in Italia, oppure il fatto stesso di trovarsi in Italia al momento della presentazione della domanda di passaporto;
8. Una fotografia formato 10x15 cm con il volto del bambino (il volto deve occupare dal 70 all’80 per cento della superficie della foto, sfondo bianco).
I tempi di rilascio e di consegna del passaporto presso il Consolato Generale sono, di norma, di almeno tre mesi.
Ai minori di 16 anni (di seguito, il bambino) il passaporto viene rilasciato con validità di 4 anni.
Per il rilascio del passaporto (compreso il trattamento automatizzato dei dati) si paga una tassa consolare di 37 euro (esclusivamente con pagamento elettronico).





