L’invalidità civile in Italia

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Invalidità civile: i diritti dei cittadini ucraini in Italia e la riforma del 2026
I cittadini ucraini che soggiornano regolarmente in Italia e sono titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno hanno pieno diritto alle prestazioni di invalidità civile, alla pari dei cittadini italiani.
In Italia è in corso l’attuazione di una storica riforma del sistema di tutela delle persone con disabilità, approvata con il Decreto Legislativo 62/2024. La riforma è partita ufficialmente con una fase sperimentale il 1° gennaio 2025 e dovrà entrare pienamente in vigore su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027.
Una delle novità più importanti della riforma è che dal 2026 l’INPS diventa l’unico ente responsabile degli accertamenti sanitari e della concessione delle prestazioni.
Le principali prestazioni per le persone con disabilità
In questa sezione vediamo nel dettaglio quali forme di sostegno sono disponibili per le persone con disabilità in Italia e a quali condizioni si ottengono. Il materiale copre tutte le principali prestazioni previste dalla legge e vi aiuterà a orientarvi meglio nel sistema di tutela sociale nel 2026.
- Invalidità civile 100% (inabilità totale)
Questo status è riconosciuto alle persone con inabilità lavorativa totale e permanente.
Pensione di inabilità: nel 2026 l’importo mensile è di 340,71 euro
Limite di reddito: per ottenere questa prestazione il reddito personale annuo non deve superare 20.029,55 euro
Maggiorazione: per i pensionati dai 18 ai 67 anni è prevista una maggiorazione massima di 407,58 euro al mese, che si riduce in base al reddito personale o coniugale
2. Indennità di accompagnamento (assistenza continua)
Ne ha diritto la persona riconosciuta totalmente inabile che non è in grado di deambulare autonomamente o di compiere da sola gli atti quotidiani della vita
È un sostegno economico erogato alle persone che hanno bisogno di un’assistenza continua da parte di altri.
Importo per il 2026: l’indennità mensile è di 551,53 euro
Requisiti principali:
Riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (invalidità al 100%)
Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua
Cittadinanza italiana o UE oppure, per gli stranieri, permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno
Nessun limite: l’indennità spetta indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età del richiedente
Compatibilità: l’indennità è compatibile con l’attività lavorativa (dipendente o autonoma) e con il possesso della patente speciale
Limitazioni importanti:
L’erogazione è sospesa in caso di ricovero a carico dello Stato per più di 29 giorni
È incompatibile con analoghe prestazioni per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio (il cittadino può comunque scegliere il trattamento più favorevole)
3. Invalidità civile 74-99% (invalidità parziale)
Assegno mensile: per le persone con un grado di invalidità dal 74% al 99% è previsto un assegno di 340,71 euro al mese.
Limite di reddito: per questa prestazione il limite di reddito annuo è molto più basso, pari a 5.852,21 euro
4. Indennità di frequenza (sostegno alla frequenza scolastica)
Questa prestazione è destinata ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Importo: nel 2026 è pari a 340,71 euro al mese
Limite di reddito: il limite di reddito annuo per averne diritto è di 5.852,21 euro
5. Pensione di inabilità ordinaria (Legge 222/84)
Questa prestazione si distingue dall’invalidità civile perché si basa sui contributi versati, e non soltanto sulle condizioni di salute.
Requisiti contributivi: rientra nella categoria dell’invalidità contributiva. In base alla normativa italiana, per ottenerla occorrono di norma almeno 5 anni di assicurazione e 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti la domanda.
Condizione: la prestazione spetta alle persone la cui capacità lavorativa è venuta meno in modo totale e permanente a causa di malattia o di infermità fisica o mentale
6. Iscrizione nelle liste speciali al collocamento (collocamento mirato)
In base alla Legge 68/99, le persone con disabilità hanno diritto al collocamento mirato.
Procedura unica: dal 2026 i requisiti per l’accesso al collocamento mirato sono accertati direttamente dall’INPS nell’ambito della «valutazione di base».
Certificato medico: il medico che compila il certificato medico introduttivo deve barrare l’apposita casella relativa al Collocamento mirato (legge 68/1999).
Valutazione sugli atti: in alcuni casi la commissione può riconoscere il diritto al collocamento sulla sola base della documentazione sanitaria inviata (valutazione sugli atti). A tal fine può essere necessario compilare l’apposito Questionario L. 68/99
Dichiarazioni amministrative (ICRIC, ICLAV, RED, AP70)
Per ottenere o continuare a ricevere le prestazioni, i cittadini sono tenuti a comunicare all’INPS i propri dati socioeconomici.
Dati su ricoveri e attività lavorativa (ICRIC/ICLAV): vanno indicati gli eventuali ricoveri (che incidono sull’indennità di accompagnamento, sospesa se il ricovero a carico dello Stato supera i 29 giorni) e l’attività lavorativa svolta.
Modello AP70: questo modulo serve a trasmettere i dati socioeconomici. È fondamentale per i minori, dopo l’accertamento dei requisiti sanitari, e per chi diventa maggiorenne, per passare automaticamente alla pensione di inabilità senza nuove visite mediche.
RED (dichiarazione reddituale): i pensionati devono presentare le dichiarazioni dei redditi che attestano il possesso dei requisiti di legge.
La procedura di domanda (2026)
Per i residenti
nelle province in cui la riforma è già in corso (ad esempio Roma, Milano, Torino), la procedura parte con l’invio, da parte del medico, del certificato medico introduttivo, che avvia automaticamente l’accertamento senza bisogno di una domanda amministrativa separata.
Nelle altre regioni, fino alla fine del 2026, resta obbligatorio presentare sia il certificato medico sia la domanda amministrativa, tramite il sito dell’INPS o i patronati.
Nella domanda vanno obbligatoriamente indicati i dati socioeconomici, in particolare le informazioni su un’eventuale attività lavorativa o su eventuali ricoveri.
A completamento del quadro delle prestazioni e delle procedure legate all’invalidità civile per il 2026, di seguito trovate informazioni dettagliate sull’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato:
La procedura di accertamento
Con la riforma della disabilità, l’accertamento dei requisiti per l’accesso al collocamento mirato avviene ora nell’ambito della «valutazione di base», svolta dal 1° gennaio 2026 esclusivamente dall’INPS. L’obiettivo è semplificare il processo, facendo dell’Istituto l’unico ente responsabile del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.
Come presentare la richiesta (dopo la riforma del 2026):
Nelle province in cui è già attiva la nuova procedura non è più necessario presentare una domanda amministrativa separata.
Come presentare la richiesta (vecchia procedura)
Nelle regioni non ancora interessate dalla sperimentazione della riforma (fino al 31 dicembre 2026), resta obbligatorio abbinare al certificato medico una domanda amministrativa separata per il riconoscimento della disabilità ai sensi della legge 68/99.
Questa presentazione è stata realizzata per il corso «Insieme», organizzato dal Congresso Nazionale delle associazioni ucraine in Italia (CNAUI). La pubblicazione e/o l’utilizzo, totale o parziale, di queste slide sono consentiti a condizione di citare la fonte: Congresso Nazionale delle associazioni ucraine in Italia, coordinatrice del corso Lara Levchun.
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