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Sintesi dell’incontro online del 26.06.2024: ASL e scelta del medico, indennità di disoccupazione, cittadinanza

Salute e invalidità

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.

ASL. Iscrizione, scelta del medico. Esenzioni ticket

Che cos’è l’ASL?

L’ASL è l’Azienda Sanitaria Locale, responsabile della gestione dei servizi sanitari e dell’attuazione delle politiche sanitarie in un determinato territorio italiano. Ogni regione ha la propria ASL, che garantisce le prestazioni sanitarie alla popolazione.

Le funzioni principali dell’ASL

  1. Prestazioni sanitarie: l’ASL offre servizi di assistenza primaria e servizi specialistici, come visite mediche, vaccinazioni e assistenza domiciliare.
  2. Gestione delle emergenze: l’ASL coordina i servizi di emergenza sanitaria e garantisce assistenza nelle situazioni di crisi.
  3. Prevenzione e promozione della salute: l’ASL realizza programmi di prevenzione, di educazione sanitaria e campagne vaccinali.
  4. Sorveglianza sanitaria: l’ASL monitora lo stato di salute della popolazione e gestisce le malattie infettive.
  5. Servizi per le fasce vulnerabili: l’ASL offre sostegno e servizi specifici alle categorie a rischio, come anziani, bambini e persone con disabilità.

Come contattare l’ASL

Chiunque può rivolgersi alla propria ASL per informarsi sui servizi disponibili, prenotare visite o risolvere problemi di salute.

L’iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) si effettua presso l’ASL del Comune in cui la persona dimora o ha la residenza.

Documenti da presentare all’ASL se si ha il permesso di soggiorno

* documento d’identità (carta d’identità);

* codice fiscale;

* permesso di soggiorno;

Se si è in attesa del permesso di soggiorno

* codice fiscale numerico provvisorio;

* ricevuta della domanda di regolarizzazione;

* passaporto

In questo caso non viene rilasciata automaticamente la tessera sanitaria, ma soltanto un certificato sostitutivo.

Anche le persone prive di un permesso di soggiorno nell’UE possono ricevere le cure ambulatoriali e ospedaliere necessarie. A questo scopo occorre ottenere dall’ASL la tessera STP (Straniero temporaneamente presente).

La tessera ha validità di 6 mesi ed è rinnovabile.

Di norma la tessera si può ottenere 90 giorni dopo l’arrivo in Italia, rivolgendosi all’ASL con il passaporto e compilando l’apposita autocertificazione di indigenza.

In questo caso l’assistenza sanitaria e alcuni farmaci (fascia A) sono gratuiti. Con questa tessera si pagano alcuni ticket; non si ha diritto all’esenzione per reddito, ma si ha diritto all’esenzione per patologia, presentando come prova della malattia il certificato di patologia.

Va precisato che con questa tessera ci si può rivolgere soltanto alle strutture pubbliche.

Chi arriva in Italia come turista, cioè per un periodo non superiore a 90 giorni, non si iscrive al SSN, perché deve avere un’assicurazione sanitaria di viaggio. Se ha bisogno di cure, quindi, le riceve, ma dovrà pagarne il conto.

Scelta del medico (MEDICO DI BASE)

Chi ha già il permesso di soggiorno o è in attesa di riceverlo sceglie il medico di base presso l’ASL, dall’elenco dei medici che hanno posti disponibili. Il medico si può cambiare in qualsiasi momento rivolgendosi di nuovo all’ASL, senza dover motivare la scelta.

Per i titolari della tessera STP le visite sono svolte da un medico prestabilito presso lo stesso ambulatorio dell’ASL, e non è possibile sceglierlo.

Le visite del medico di base sono gratuite e su appuntamento. Se necessario, il medico di base invia il paziente dagli specialisti, prescrive gli esami di laboratorio o altri accertamenti e prescrive i farmaci. Per prenotare una visita specialistica bisogna rivolgersi al CUP dell’ospedale con l’impegnativa del medico di base e fissare una data disponibile. Poi si paga il ticket. Se lo specialista prescrive altri esami o accertamenti, bisogna tornare dal medico di base perché rilasci la ricetta o l’impegnativa.

Esenzioni

Le persone a basso reddito o appartenenti a determinate categorie sociali hanno diritto ad agevolazioni sul pagamento delle prestazioni sanitarie (esenzioni ticket).

Codici di esenzione

E00: persone di età compresa tra 6 e 65 anni affette da malattie croniche e/o invalidanti o da malattie rare, se il reddito familiare dell’anno precedente non ha superato 36.151,98 euro. Il codice si applica esclusivamente ai farmaci collegati alle malattie sopra indicate;

E01: bambini fino a 6 anni e cittadini oltre i 65 anni, se il reddito familiare dell’anno precedente non ha superato 36.151,98 euro;

E02: disoccupati e i loro familiari fiscalmente a carico, se il reddito dell’anno precedente non ha superato 8.263,31 euro. La soglia sale a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico, più 516,46 euro per ogni figlio;

E03: titolari di pensione sociale e i loro familiari fiscalmente a carico;

E04: titolari di pensione al minimo e i loro familiari fiscalmente a carico, se il reddito familiare dell’anno precedente è stato inferiore a 8.263,31 euro. La soglia sale a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, più 516,46 euro per ogni figlio;

E07: cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno di asilo politico o motivi umanitari;

E20: persone il cui reddito familiare dell’anno precedente non ha superato 16.000,00 euro;

E21: nuclei familiari di 3 persone il cui reddito dell’anno precedente non ha superato 19.000,00 euro;

E22: nuclei familiari di 4 o 5 persone il cui reddito dell’anno precedente non ha superato 23.000,00 euro;

E23: nuclei familiari di più di 5 persone il cui reddito dell’anno precedente non ha superato 25.000,00 euro;

E24: persone con un reddito familiare compreso tra 36.151,98 euro e 52.000,00 euro. Questo codice di esenzione si può applicare soltanto se la persona ha un’esenzione per malattia rara/per patologia.

E94: esenzione totale o parziale dal pagamento dei farmaci per i nuclei familiari con un reddito annuo complessivo fino a 18.000 euro. La soglia aumenta di 1.000 euro per ogni figlio a carico.

E95: esenzione totale o parziale dal pagamento dei farmaci per le persone oltre i 65 anni, se il reddito familiare annuo non supera 36.151,98 euro;

E96: esenzione totale o parziale dal pagamento dei farmaci per le persone con un reddito familiare annuo fino a 23.000 euro. La soglia aumenta di 1.000 euro per ogni figlio a carico.

X22: spetta alle persone (profughi) arrivate dall’Ucraina (valido fino al 31.12.2024), a condizione che abbiano scelto il medico di base/pediatra e soltanto in caso di totale disoccupazione. Il codice è previsto dalla Circolare N.0000863-15/01/2024-DGPROGS-MDS-P e dall’Ordinanza n.895 del Capo della Protezione civile. Viene rilasciato dall’ASL previa dichiarazione di non svolgere attività lavorativa. La protezione temporanea non dà diritto alla TEAM (tessera europea assicurazione malattia).

Indennità di disoccupazione

È disciplinata dal Decreto legislativo 22 del 04.03.2015.

*NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)

Ne hanno diritto le persone che lavoravano con un contratto di lavoro subordinato e hanno perso il lavoro non per propria volontà (fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e le dimissioni protette per maternità).

Non si applica ai lavoratori agricoli, ai titolari di Partita IVA e ai cittadini extra UE che hanno svolto lavoro stagionale: per loro sono previste altre forme di sostegno.

La NASpI è erogata dall’INPS ogni mese per un periodo pari alla metà del periodo di contributi versati negli ultimi 4 anni prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Per legge, per avere diritto alla NASpI la persona deve aver lavorato almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni, con i relativi contributi versati per quel periodo.

In altre parole, chi ha lavorato ininterrottamente per 4 anni riceverà l’indennità per 2 anni.

Come presentare la domanda?

Ci si può rivolgere a un CAF o a un patronato, oppure presentarla da soli sul sito dell’INPS.

La domanda si presenta online sulla piattaforma dell’INPS entro e non oltre il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità decorre dall’8° giorno successivo alla cessazione, se la domanda è presentata entro l’8° giorno; se invece è presentata dopo l’8° giorno, decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Per calcolare l’importo dell’indennità si considera la retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni prima della cessazione; l’indennità è pari a circa il 75% di tale importo mensile.

Formula di calcolo: contributi degli ultimi 4 anni / settimane di contributi × 4,33

Se l’importo ottenuto è inferiore a 1.425,21 euro, l’indennità è pari al 75% di tale importo; se è superiore, vi si aggiunge il 25% della differenza tra l’importo calcolato e 1.425,21 euro.

In ogni caso l’indennità non può superare 1.550,42 € al mese (dato 2024).

Nei primi 5 mesi l’importo resta invariato; dal primo giorno del 6° mese si riduce del 3% ogni mese.

Al momento della domanda va obbligatoriamente compilata la dichiarazione di disponibilità ad accettare le offerte di lavoro proposte (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro), concordata con il Centro per l’impiego.

Documenti necessari per la domanda:

  1. Contratto dell’ultimo impiego e ultima busta paga
  2. Cessazione del rapporto di lavoro
  3. Codice IBAN, codice BIC/SWIFT
  4. Permesso di soggiorno
  5. Carta di identità
  6. Codice fiscale

Ricordiamo che per ricevere l’indennità è necessario avere la residenza.

La cittadinanza italiana

I criteri per l’attribuzione della cittadinanza italiana stabiliti dalla legge n. 91/1992 sono di quattro tipi:

  • Per nascita (cittadinanza jure sanguinis);
  • Per matrimonio con un cittadino italiano (cittadinanza per matrimonio);
  • Per beneficio di legge;
  • Per naturalizzazione (cittadinanza italiana per residenza).

Cittadinanza italiana per nascita (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 91/1992)

È cittadino italiano per nascita

1) il figlio di padre o di madre cittadini italiani (il cosiddetto iure sanguinis)

(La cittadinanza italiana per nascita (cittadinanza iure sanguinis) si trasmette dai genitori al figlio, indipendentemente dal luogo di nascita.)

Il figlio di padre o di madre cittadini italiani è quindi cittadino italiano anche se nato all’estero, purché l’atto di nascita sia trascritto nel registro dello Stato Civile.

2) chi è nato nel territorio della Repubblica italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (il cosiddetto iure soli);

3) il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica è considerato cittadino per nascita, se non viene provato il possesso di un’altra cittadinanza (il cosiddetto ius soli residuale)

(La legge prevede l’attribuzione della cittadinanza al figlio di genitori ignoti che si trova nel territorio della Repubblica);

4) Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme di legge.

(Il figlio diventa cittadino italiano dopo il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione, purché ciò avvenga prima della maggiore età);

5) Inoltre, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con il genitore, acquistano la cittadinanza iure sanguinis dal momento in cui il genitore l’ha ottenuta o riacquistata

(In sostanza, se avete la cittadinanza italiana, vostro figlio diventa automaticamente cittadino italiano.

Divenuti maggiorenni, i figli possono rinunciare alla cittadinanza italiana soltanto se possiedono un’altra cittadinanza);

6) In caso di adozione di un minore.

Cittadinanza italiana per matrimonio

La cittadinanza italiana per matrimonio è concessa al cittadino straniero (o apolide) coniugato con un cittadino o una cittadina italiana, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e definiti dagli artt. 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In questo caso la domanda può essere presentata:

• se si vive in Italia: dopo due anni di matrimonio;

• se si vive all’estero: dopo tre anni di matrimonio.

In questo periodo non devono esserci domande di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; non deve esserci separazione legale dei coniugi e non devono sussistere motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica italiana.

Se i coniugi hanno figli, nati o adottati, i tempi per presentare la domanda di cittadinanza si riducono della metà (a 1 anno).

Può chiedere la cittadinanza sia il coniuge straniero di chi l’ha ottenuta prima delle nozze, sia quello di chi l’ha acquisita dopo il matrimonio. In questo secondo caso i due anni si contano dal momento in cui il coniuge è diventato cittadino italiano.

Cittadinanza italiana per residenza (naturalizzazione)

Possono richiederla gli stranieri che hanno risieduto legalmente in Italia per un certo periodo e che possiedono determinati requisiti.

In particolare, dovete dimostrare

  • La residenza legale continuativa in Italia

(Dovete risiedere nel Paese in modo regolare e continuativo ed essere iscritti all’anagrafe con la residenza anagrafica).

Dovete poter dimostrare un periodo di residenza legale che dipende dalla vostra provenienza. In particolare:

  • almeno 4 anni di residenza legale continuativa in Italia per i cittadini UE
  • almeno 5 anni di residenza legale continuativa in Italia per gli apolidi o i rifugiati titolari di Permesso per Asilo Politico
  • almeno 10 anni di residenza legale continuativa in Italia per i cittadini non UE o per i titolari di un permesso per Protezione Sussidiaria o di altri permessi.

(Per dimostrare la residenza legale continuativa dovete presentare il certificato storico di residenza, il «certificato di residenza». Potete richiederlo all’ufficio Anagrafe del Comune in cui risiedete.)

  • Un reddito sufficiente per mantenersi

(La legge prevede che dobbiate dimostrare di aver percepito un reddito minimo annuo negli ultimi 3 anni, per poter ottenere la cittadinanza italiana.)

Dovete avere un reddito minimo annuo pari o superiore a 8.263,31 euro (dato 2023, soggetto a variazioni) se siete soli. L’importo sale a 11.362,05 euro se avete il coniuge a carico, a cui vanno aggiunti 516,00 euro per ogni ulteriore persona a carico (ad esempio i figli o i genitori).

  • Una fedina penale «pulita», per dimostrare di non costituire una minaccia per la sicurezza della Repubblica italiana

(Certificato penale del Paese d’origine, tradotto, apostillato e legalizzato.)

Come presentare la domanda di cittadinanza italiana

La domanda si presenta esclusivamente online, sul portale del Ministero dell’Interno.

La procedura e i documenti richiesti per la concessione della cittadinanza cambiano a seconda del motivo per cui si presenta la domanda.

Rinuncia alla cittadinanza ucraina

La rinuncia alla cittadinanza ucraina è ammessa se la persona ha acquisito la cittadinanza di un altro Stato oppure ha ottenuto un documento, rilasciato dalle autorità competenti di un altro Stato, che attesta che il cittadino ucraino ne acquisirà la cittadinanza se rinuncerà a quella ucraina. La rinuncia non è ammessa se alla persona che la richiede è stato notificato in Ucraina il sospetto di aver commesso un reato, oppure se nei suoi confronti esiste in Ucraina una sentenza penale di condanna passata in giudicato ed esecutiva.

Il termine complessivo per l’esame della domanda di rinuncia alla cittadinanza ucraina non deve superare 1 anno. Tale termine non comprende il tempo necessario per l’invio della documentazione per valigia diplomatica o per corriere.

La data di cessazione della cittadinanza ucraina è quella del relativo Decreto del Presidente dell’Ucraina. Ricevuta la comunicazione della cessazione, entro una settimana la rappresentanza diplomatica all’estero informa il richiedente della decisione del Presidente dell’Ucraina, ritira i suoi documenti di viaggio di cittadino ucraino e rilascia un certificato di cessazione della cittadinanza ucraina.

Il termine per l’esecuzione delle decisioni del Presidente dell’Ucraina in materia di cittadinanza non deve superare 1 mese. Se la persona la cui cittadinanza è cessata non ritira il certificato e non restituisce i documenti di viaggio di cittadino ucraino entro il termine stabilito, la rappresentanza diplomatica all’estero adotta le misure necessarie per dichiarare non valido il passaporto.

Per la rinuncia alla cittadinanza ucraina, il cittadino ucraino che si è trasferito all’estero per residenza permanente, cioè che ha nel passaporto ucraino per l’espatrio il timbro «Residenza permanente» apposto dalle autorità competenti ucraine oppure l’annotazione del Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli «Iscritto nel registro consolare permanente», presenta i seguenti documenti:

  • domanda di rinuncia alla cittadinanza ucraina in quattro copie. Le risposte alle domande vanno date esclusivamente in lingua ucraina, in modo completo e preciso;
  • quattro fotografie (formato 35x45 mm);
  • originale del passaporto ucraino per l’espatrio in corso di validità e copie della prima pagina e della pagina con il timbro di espatrio per residenza permanente nella Repubblica Italiana o con l’annotazione del Consolato Generale dell’Ucraina in Italia «Iscritto nel registro consolare permanente», in quattro copie;
  • documento rilasciato dalle autorità italiane competenti che attesta l’acquisto della cittadinanza italiana (Certificato di Cittadinanza in originale), munito di apostille (in Prefettura), con traduzione ufficiale munita di apostille (presso il tribunale), più quattro copie del documento con la traduzione, nonché copie legalizzate dei documenti che attestano la cittadinanza italiana, con traduzione ufficiale munita di apostille;
  • originale dell’atto di nascita più quattro copie. Se l’atto di nascita è stato rilasciato dalle autorità italiane competenti, deve essere munito di apostille e corredato di traduzione ufficiale in ucraino (anch’essa apostillata), più quattro copie del documento con la traduzione.
  • in caso di rinuncia alla cittadinanza ucraina da parte di una persona adottata, all’elenco dei documenti si aggiunge anche l’originale della sentenza di adozione del tribunale ucraino, più quattro copie.
  • ricevuta del pagamento dei diritti consolari.

L’invalidità civile in Italia

Invalidità civile: i diritti dei cittadini ucraini in Italia e la riforma del 2026. I cittadini ucraini che soggiornano regolarmente in Italia e sono titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore…

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