Sintesi dell’incontro online del 19.06.2024: permesso per motivi familiari, coesione familiare, questioni notarili

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è il documento che consente di soggiornare sul territorio italiano ai cittadini stranieri non comunitari entrati in Italia per motivi familiari e viene rilasciato:
🔘allo straniero in possesso di un visto d’ingresso per «ricongiungimento familiare», di un visto d’ingresso per «familiare al seguito» oppure di un visto per «ricongiungimento con figlio minore»;
🔘allo straniero che ha soggiornato sul territorio italiano per almeno un anno e ha contratto matrimonio in Italia con un cittadino italiano, con un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea oppure con un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
🔘al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno (di qualsiasi tipo) che intende ricongiungersi con un familiare regolarmente soggiornante in Italia: il permesso posseduto viene convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tale conversione da un tipo di permesso all’altro avviene in Italia, senza bisogno di rientrare nel Paese d’origine, e la richiesta può essere presentata entro un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno di cui si è titolari;
🔘al genitore straniero di un minore italiano residente in Italia;
🔘al familiare straniero di un rifugiato, anche se privo di un permesso di soggiorno valido.
📍Chi ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari?
Il titolare di un permesso di soggiorno valido può presentare la richiesta per:
• il coniuge convivente;
• i figli minori (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore abbia dato il proprio consenso);
• i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per ragioni di salute;
• i genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese d’origine, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni che non possono mantenersi per gravi motivi documentati;
• i parenti entro il 2° grado (padre, madre, nonni, fratello, sorella) del cittadino italiano, con lui conviventi.
📍Qual è la durata del permesso di soggiorno per motivi familiari con un cittadino italiano?
•Questo permesso di soggiorno per motivi familiari ha una durata standard di 2 anni, come il permesso di soggiorno per i familiari del cittadino italiano entro il 2° grado (padre, madre, nonni, fratello, sorella), disciplinato dall’art. 19, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
📍Qual è la durata del permesso per motivi familiari con un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno?
•Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare con cui ci si ricongiunge e può essere rinnovato insieme a quest’ultimo (art. 30, comma 3, TUI).
📍Requisiti dello straniero che chiede il ricongiungimento familiare
• essere titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno valido di durata non inferiore a 1 anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione, motivi umanitari (prima della conversione in permesso per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi, motivi familiari, oppure di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica, indipendentemente dalla durata;
•disporre di un reddito minimo per il mantenimento della famiglia;
•disporre di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa accertata dai competenti uffici comunali;
• documentare inoltre il rapporto di parentela (familiare) con il cittadino straniero non comunitario (nel caso di figli, moglie/marito).
📍 Primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari dopo il ricongiungimento
Dopo l’ingresso in Italia, lo straniero dovrà presentarsi entro 8 giorni allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura presso cui è stata presentata la domanda e, dopo aver firmato l’accordo di integrazione, inviare alla Questura il modulo compilato di richiesta del permesso di soggiorno, con l’apposito kit giallo, tramite gli uffici di Poste Italiane.
Lo straniero dovrà pagare
▪️ la marca da bollo da 16,00 euro;
▪️ un versamento di 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
▪️ un pagamento di 30,00 euro per le spese di spedizione;
▪️ più il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.
📍Documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari
Documenti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari:
➖Marca da bollo da 16 euro;
➖Copia del passaporto dei familiari entrati con visto (solo le pagine con timbri e visti);
➖Copia del nulla osta al ricongiungimento familiare;
➖Copia del permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento;
➖Copia dei documenti che attestano il rapporto di parentela (apostillati e tradotti con legalizzazione, se rilasciati dal Paese d’origine);
📍 Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La domanda di rinnovo del permesso per motivi familiari va presentata tramite gli uffici postali abilitati, i cosiddetti «Sportello amico», con il kit postale giallo, come per il primo permesso di soggiorno e per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato.
📍Documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
• modulo di richiesta:
–modulo 1 del modello 209 (kit postale);
–modulo 2 del modello 209 (kit postale) – solo in presenza di attività o redditi da lavoro (e se si desidera convertire il permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato);
· copia delle pagine del passaporto valido con i dati anagrafici, i timbri di proroga e i visti;
· copia del permesso di soggiorno in scadenza del familiare straniero già regolarmente soggiornante (ai sensi dell’art. 28, comma 1, T.U.I.). Deve trattarsi di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di durata non inferiore a un anno, rilasciato esclusivamente per lavoro autonomo, lavoro subordinato, studio, protezione internazionale, motivi religiosi o familiari;
• codice fiscale;
• carta d’identità;
• attestazione della residenza (certificato di residenza);
• certificato dello stato di famiglia aggiornato oppure dichiarazione di ospitalità vidimata dalla polizia, oppure contratto di locazione cointestato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
· copia del passaporto valido del familiare (pagine con i dati anagrafici);
· copia del permesso di soggiorno del familiare;
• codice fiscale del familiare;
• carta d’identità del familiare;
• 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere dei figli di età inferiore ai 14 anni da inserire nel P.S. (i figli devono essere presenti all’appuntamento);
• certificati che attestano il rapporto di parentela (apostillati, tradotti e legalizzati, se rilasciati dal Paese d’origine)
• documentazione attestante l’idoneità alloggiativa, necessaria solo in presenza di figli minori;
• documentazione attestante la disponibilità di un «reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà del suo importo per ogni familiare da ricongiungere» (art. 29, comma 3, lett. b), T.U.I.). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
• in caso di figli minori, il consenso scritto dell’altro genitore, se presente (apostillato, tradotto e legalizzato, se rilasciato dal Paese d’origine);
•in caso di figli maggiorenni a carico, certificato di invalidità totale.
❗️La Questura può richiedere documentazione integrativa
📍FIGLI
Se il minore straniero non ha ancora compiuto i 14 anni, il suo permesso di soggiorno sarà legato a quello del genitore con cui è entrato in Italia o che ne ha chiesto il ricongiungimento.
Al compimento dei 14 anni, il minore ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al raggiungimento della maggiore età.
Al compimento dei 18 anni ci sono due possibilità
RINNOVO o CONVERSIONE
1. Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rinnovato se il giovane straniero è ancora a carico dei genitori; il nuovo permesso avrà la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, come previsto dalla legge.
2. In alternativa, al compimento dei 18 anni chi è in possesso dei requisiti può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in un altro tipo di permesso per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, nonché per esigenze sanitarie o di cura.
❓Se il genitore è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, il figlio potrà avere lo stesso tipo di permesso?
Con la circolare del 6 settembre 2019 il Ministero dell’Interno ha chiarito che i figli minori dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo devono comunque soggiornare regolarmente in Italia da almeno cinque anni prima di poter ottenere lo stesso tipo di documento.
Nella stessa circolare il Ministero ha chiarito che anche per i minori va accertato il requisito reddituale, «attraverso una valutazione complessiva del patrimonio familiare».
E ricordate che i minori di quattordici anni sono esonerati dal test di conoscenza della lingua italiana.
📍 Matrimonio di un cittadino straniero con un cittadino italiano
Il cittadino straniero che ha contratto matrimonio in Italia con un cittadino italiano ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio soggiornava irregolarmente sul territorio italiano.
Se siete titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per qualsiasi altro motivo, potete chiederne la conversione in permesso per motivi familiari tramite il kit postale, da inviare alla Questura attraverso gli uffici postali abilitati.
In questo caso la documentazione da presentare è la seguente:
🔘marca da bollo da 16 €;
🔘4 fototessere;
🔘documenti che attestano la convivenza e il matrimonio;
🔘copia del vostro passaporto.
Il permesso viene rilasciato solo dopo gli accertamenti sull’effettiva convivenza nell’abitazione dichiarata al momento della richiesta del permesso di soggiorno.
📍Matrimonio di un cittadino straniero con un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno
Lo straniero che ha contratto matrimonio sul territorio italiano ed è titolare di permesso di soggiorno da almeno un anno, oppure lo straniero regolarmente soggiornante (o entro un anno dalla scadenza del suo permesso), familiare di uno straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno posseduto in permesso per motivi familiari.
Documentazione
Oltre al modulo 1 del modello 209 (e al modulo 2, se si dispone di un reddito proprio), vanno allegati:
🔘Documentazione attestante il rapporto di parentela, apostillata, tradotta e legalizzata (in caso di matrimonio celebrato in Italia, la compilazione del modulo 1 equivale ad autocertificazione);
🔘Copia delle pagine del passaporto con i dati anagrafici, i timbri di rinnovo e i visti;
🔘Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (o scaduto);
🔘Copia del passaporto del familiare (pagine con i dati anagrafici);
🔘Codice fiscale;
🔘Copia del permesso di soggiorno del familiare;
🔘Copia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con cui si chiede il ricongiungimento (quando è necessario dimostrare i requisiti per il ricongiungimento);
🔘Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a) (quando è necessario dimostrare i requisiti per il ricongiungimento).
📍 Sul sito web si possono verificare lo stato della pratica, la data dell’appuntamento in Questura e la data per il ritiro del nuovo permesso di soggiorno.
📍Se al momento del rinnovo lo straniero non comunitario non ha più legami familiari (in caso di scioglimento del matrimonio o di morte del coniuge che aveva diritto al ricongiungimento), il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio.
📍 Il titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari può
· viaggiare nei Paesi dell’area Schengen per periodi inferiori a tre mesi;
• iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale;
• iscriversi al centro per l’impiego;
• svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo; il permesso può inoltre essere utilizzato per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per tutto il periodo della sua validità;
· presentare domanda di cittadinanza italiana se ha almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia, oppure se sono trascorsi 3 anni (o 1 anno e mezzo in presenza di figli in comune) dalla data del matrimonio, se il coniuge è cittadino italiano;
· iscriversi gratuitamente (l’iscrizione è obbligatoria) all’azienda sanitaria locale (ASL) del luogo di residenza;
· beneficiare delle prestazioni di sicurezza sociale (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.).
📍Rifiuto del permesso di soggiorno per motivi familiari
La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari viene respinta, e il permesso di soggiorno revocato, se è accertato che il matrimonio, altra forma di unione ai sensi della l. 76/2016 o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato italiano.
❗️ATTENZIONE
Se in passato avete commesso reati, o se viene accertato che il matrimonio era fittizio, il permesso di soggiorno vi può essere rifiutato: per questo, se ricevete una comunicazione di diniego del rilascio/rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari o, peggio ancora, di revoca del permesso di soggiorno, rivolgetevi subito a un professionista.
📍 Smarrimento e duplicato del permesso di soggiorno
In caso di furto o smarrimento del permesso di soggiorno, occorre sporgere denuncia alle forze dell’ordine il prima possibile.
Il duplicato va richiesto alla Questura competente, compilando l’apposito kit disponibile presso gli uffici postali.
Alla richiesta di duplicato vanno allegati:
🔘Copia del passaporto
🔘Copia della denuncia di furto o smarrimento
Il rilascio del duplicato NON è soggetto al pagamento del contributo per il permesso di soggiorno né della marca da bollo da 16 euro.
COESIONE E RAGGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
Che cos’è la COESIONE FAMIGLIARE?
La COESIONE FAMIGLIARE è un «ricongiungimento» familiare che avviene direttamente in Italia. In altre parole, se soggiornate regolarmente in Italia e possedete tutti i requisiti per il ricongiungimento familiare, potete convertire il vostro permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi familiari. Ciò è possibile ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 286/98, il Testo Unico sull’immigrazione, che stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare già regolarmente soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi da quelli familiari, se in possesso di tutti i requisiti per la coesione familiare con un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio (artt. 28 e 29 T.U. Immigrazione).
Qual è la differenza tra coesione familiare e ricongiungimento familiare?
La COESIONE FAMIGLIARE, a differenza del ricongiungimento familiare, non richiede che lo straniero presente in Italia chieda prima allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente il nulla osta al ricongiungimento, né la successiva richiesta del visto per motivi familiari. In questo caso il permesso di soggiorno del familiare straniero già regolarmente presente in Italia viene convertito in permesso per motivi familiari.
Chi può chiedere la COESIONE FAMIGLIARE?
Gli stessi familiari indicati all’art. 29 del Testo Unico Immigrazione (cioè gli stessi familiari per i quali è possibile il ricongiungimento familiare).
Il cittadino straniero che chiede la coesione familiare in Italia deve soggiornare regolarmente in Italia.
Sono considerati regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri entrati in Italia come turisti provenienti da Paesi terzi (cioè non appartenenti all’UE) con cui l’Italia ha firmato accordi bilaterali che prevedono l’esenzione dal visto per motivi turistici. In questo caso la regolarità può essere dimostrata con il timbro d’ingresso sul passaporto apposto dalle autorità di frontiera italiane dell’area Schengen oppure, se l’ingresso è avvenuto attraverso la frontiera esterna di un altro Paese Schengen, con la dichiarazione di presenza resa presso l’ufficio competente della Questura.
Nel caso di familiari di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria (e quindi beneficiari di protezione internazionale), la coesione familiare è consentita anche se il familiare non è in possesso di un permesso di soggiorno valido.
Requisiti necessari per la presentazione dell’istanza di coesione familiare:
– permesso di soggiorno valido del familiare
Deve trattarsi obbligatoriamente di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno valido di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo o protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per studio o per motivi religiosi (art. 28, comma 1, Testo Unico Immigrazione), anche in fase di rinnovo.
– documenti che attestano il vincolo coniugale o familiare o l’unione civile tra persone dello stesso sesso
I certificati che attestano il rapporto coniugale o di parentela o l’unione civile tra persone dello stesso sesso devono essere obbligatoriamente apostillati, tradotti e legalizzati.
-reddito
È necessario disporre di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2024 pari a 7.891,93 euro annui, ovvero 598,61 euro al mese), aumentato della metà per ogni familiare (come per il ricongiungimento familiare).
– alloggio
Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa.
L’idoneità dell’alloggio deve essere accertata dai competenti uffici comunali (come per il ricongiungimento familiare)
– assicurazione sanitaria (per i genitori ultrasessantacinquenni).
Quanto tempo occorre per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione familiare?
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Testo Unico Immigrazione, il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Non è affatto raro, tuttavia, che alcuni cittadini stranieri attendano mesi e persino anni per ottenerlo. In questo caso ci si può rivolgere a un avvocato, che vi aiuterà a risolvere la questione.
COPPIA DI FATTO
Nel 2016 la legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) ha introdotto importanti novità per le coppie non sposate, anche in materia di immigrazione. L’art. 1, comma 36, della stessa legge definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela.
Il contratto di convivenza è un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata con cui le parti possono stabilire le disposizioni relative alla residenza della famiglia, le modalità con
cui ciascuna contribuisce alla vita familiare, nonché la scelta del regime di comunione dei beni.
COME FORMALIZZARE LA CONVIVENZA DI FATTO
Occorre presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Tale dichiarazione va firmata davanti a un addetto all’anagrafe comunale. In questo modo si potrà
ottenere lo stato di famiglia che attesta la convivenza. Tuttavia, secondo la legge Cirinnà e la sua interpretazione letterale, il requisito necessario per dimostrare la convivenza è il certificato di residenza comune.
PER FORMALIZZARE LA CONVIVENZA DI FATTO TRA UN CITTADINO ITALIANO E UN CITTADINO NON COMUNITARIO OCCORRE CHE:
·Nessuno dei due partner sia sposato;
·Vi sia convivenza, con residenza in comune;
·Il cittadino o la cittadina extracomunitario/a (non cittadino dell’UE) che convive con un cittadino o una cittadina italiano/a può chiedere il permesso per motivi familiari.
Occorre avere la residenza in comune (ne consegue che la persona deve avere la residenza, e la residenza senza permesso non viene concessa: serve quindi un permesso di soggiorno di qualsiasi tipo).
Passaporto del cittadino extracomunitario
·Carta d’identità di entrambi
·Codice fiscale di entrambi
·Nulla osta, documento che attesta lo stato libero del cittadino straniero
(si può ottenere presso l’ambasciata/il consolato in Italia del Paese d’origine dello straniero)
·Certificato di residenza
·Documenti che attestano la convivenza: contratto di locazione, utenze intestate a entrambi i conviventi, estratto di un conto bancario cointestato, ecc.
·Documenti che attestano condizioni economiche adeguate del cittadino italiano / reddito.
QUESTIONI NOTARILI
L’attività notarile è l’attività dei notai e degli altri soggetti autorizzati dallo Stato a compiere atti notarili, volta all’autenticazione di diritti non controversi e di fatti giuridicamente rilevanti e alla certificazione di documenti, al fine di conferire loro valore ufficiale e probatorio.
L’attività notarile non è un’attività d’impresa e non ha scopo di lucro (reddito).
AUTENTICAZIONE DI PROCURE
1. Domanda
2. Passaporto per l’espatrio valido del richiedente e relativa copia
3. Copia del numero identificativo fiscale del richiedente
4. Copia dei documenti della persona delegata, ovvero copia delle pagine 1-2 del passaporto di cittadino ucraino (passaporto interno), copia della pagina con la registrazione della residenza, nonché copia del numero identificativo fiscale ucraino della persona delegata
5. Copia del libretto di circolazione del veicolo, in caso di procura per disporre di un’automobile
L’importo dei diritti consolari dipende dal tipo di procura.
DICHIARAZIONE – AUTORIZZAZIONE ALL’ESPATRIO DEI MINORI
1. Domanda compilata
2. Originale del proprio passaporto per l’espatrio (in caso di smarrimento si presenta l’originale
del passaporto interno valido)
3. Fotocopia della prima pagina del proprio passaporto per l’espatrio (fotocopie delle pagine con
le annotazioni del passaporto interno, se il passaporto per l’espatrio è stato smarrito)
4. Fotocopia dell’atto di nascita del figlio minorenne
Importante!!!
1. L’atto rilasciato dalle autorità italiane competenti deve essere legalizzato presso la Prefettura del luogo di residenza dei genitori del bambino, mediante apposizione dell’«Apostille».
2. Sia l’atto sia l’Apostille devono essere tradotti in ucraino: a tal fine ci si può rivolgere a un traduttore abilitato presso il Tribunale.
3. Lo stesso Tribunale appone una seconda «Apostille» sulla traduzione.
Diritti consolari: 18 €.
Viene rilasciata per un anno.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE O DI RINUNCIA ALL’EREDITÀ
1. Domanda
del passaporto interno valido)
4. Fotocopia del certificato di morte del de cuius
5. Fotocopia del numero identificativo fiscale
6. Fotocopia del testamento (se presente)
Diritti consolari: 18 €.
AUTENTICAZIONE DI TESTAMENTI
1. Passaporto valido di cittadino ucraino per l’espatrio del richiedente
(passaporto internazionale) + copia della prima pagina (in mancanza del passaporto per l’espatrio si può presentare il passaporto interno valido + copie delle pagine con le annotazioni)
2. Copia del numero identificativo fiscale ucraino del richiedente
3. Copia dei documenti della persona delegata, ovvero copia della pagina 1 del passaporto di cittadino
ucraino (passaporto interno)
Diritti consolari: 28 €.
AUTENTICAZIONE DI COPIE CONFORMI DI DOCUMENTI
1. Domanda compilata e firmata di proprio pugno, da presentare al consolato
2. Passaporto di cittadino ucraino per l’espatrio del richiedente + copia della prima pagina
3. Originale del documento di cui si chiede l’autenticazione della copia
Diritti consolari: 9 €.
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SU UNA DICHIARAZIONE
Il console autentica la firma su documenti il cui contenuto non è contrario alla legge, che non hanno natura di negozio giuridico e non contengono informazioni lesive dell’onore e della dignità della persona. Autenticando la firma, il console non certifica i fatti esposti nel documento, ma attesta soltanto che la firma è stata apposta da una determinata persona. Nel compiere gli atti notarili, il console accerta l’identità del cittadino ucraino, del suo rappresentante o del rappresentante dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione che ha richiesto l’atto notarile. L’identità del cittadino ucraino è accertata tramite passaporto.
Tutta la documentazione è redatta in lingua ucraina.
La mancata presentazione di informazioni o documenti su richiesta del console costituisce motivo di rinvio o sospensione dell’atto notarile o di rifiuto di compierlo. Il compimento degli atti notarili può essere rinviato qualora sia necessario richiedere ulteriori informazioni o documenti o sottoporre documenti a perizia, nonché per gli altri motivi previsti dalla legislazione ucraina.
Il console rifiuta di compiere l’atto notarile
· se tale atto è contrario alla legislazione ucraina;
· se i documenti presentati non sono conformi ai requisiti della legislazione ucraina,
o possono, per il loro contenuto, ledere gli interessi dell’Ucraina,
o contengono informazioni lesive dell’onore e della dignità dei cittadini;
· se i documenti presentati presentano raschiature o aggiunte, parole cancellate
o altre correzioni non convalidate;
· se i documenti presentati sono scritti a matita o con inchiostro evanescente.




