Permesso di soggiorno per i minori
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Il permesso di soggiorno per i minori è il documento che consente ai bambini stranieri di vivere legalmente in Italia. Viene rilasciato ai minori che non sono cittadini italiani né dell’Unione europea e può variare a seconda della situazione specifica del bambino.
Per esempio
- Minori nati in Italia da genitori stranieri: se il bambino nasce in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti, può essere iscritto nel permesso di soggiorno di uno dei genitori.
- Minori che arrivano in Italia: se il minore arriva in Italia per ricongiungersi con i genitori, può ottenere il Permesso di soggiorno per motivi familiari, purché i genitori abbiano un permesso valido.
- Permesso per Assistenza Minori (permesso di soggiorno per assistenza minori), di cui oggi parleremo più nel dettaglio.
Permesso per Assistenza Minori Articolo 31 del Testo unico sull’immigrazione
(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Chi ha diritto a questo permesso?
Il Permesso per Assistenza Minore viene concesso ai genitori o ai familiari di un bambino o di un ragazzo (fino a 18 anni) che vive in Italia, nei casi in cui la separazione dall’adulto potrebbe nuocere al benessere del minore. Il permesso può essere concesso a uno o a entrambi i genitori, oppure a un altro familiare, a prescindere dal grado di parentela, quando nessuno dei genitori si trova in Italia.
Questo tipo di permesso viene rilasciato per un periodo determinato, in base all’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Consente ai genitori o a chi si prende cura del minore di ottenere un permesso di soggiorno che dà diritto a lavorare e che, se necessario, può essere convertito in permesso per lavoro.
Come si ottiene questo permesso?
La procedura per ottenere il Permesso per Assistenza Minori si svolge in due fasi:
- Ottenere l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
- Prendere un appuntamento in Questura per il rilascio del permesso.
Primo passo: l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni
Per presentare la domanda occorre rivolgersi alla Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni e compilare il modulo di richiesta, a cui va applicata una marca da bollo da 27 euro. Può farlo il vostro avvocato: oggi, infatti, la maggior parte dei tribunali italiani accetta le richieste soltanto tramite avvocato.
Alla richiesta vanno allegate le copie dei documenti, tra cui:
- Atto di nascita del bambino con l’indicazione dei genitori.
- Documento d’identità valido vostro e del bambino.
- Certificati medici (se presenti).
- Certificato delle vaccinazioni.
- Certificato di frequenza scolastica.
- Se il minore vive con uno dei genitori, è necessario il permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia.
- Contratto di affitto oppure dichiarazione di ospitalità.
Che cosa valuta il tribunale?
Il tribunale valuta se la separazione dai genitori o il ritorno del bambino nel Paese d’origine possa nuocere al suo benessere.
Di solito la procedura comprende:
- L’audizione dei genitori e dei figli.
- La verifica dell’abitazione da parte dei servizi sociali.
- La relazione dei servizi sociali.
- La verifica di eventuali denunce a carico dei genitori.
Il tribunale esamina se vi prendete cura del bambino in modo adeguato (per esempio se va a scuola, se ha un pediatra, se partecipa ad attività che favoriscono l’integrazione in Italia) e tiene conto anche dello stato di salute e dell’età del bambino.
Secondo passo: l’appuntamento in Questura
Ottenuta l’autorizzazione del tribunale, occorre prendere un appuntamento in Questura per il rilascio del documento. Il giorno dell’appuntamento portate con voi:
- Documento d’identità valido.
- Marca da bollo da 16 euro.
- 4 fotografie.
- Ricevuta del bollettino postale da 80,46 euro (per 2 anni) o da 70,46 euro (per 1 anno).
- Dichiarazione di presenza, se non avete un permesso di soggiorno.
- Il provvedimento del tribunale che autorizza la permanenza.
- Dichiarazione di ospitalità e copia del documento di chi vi ospita.
Per i figli minorenni servono inoltre
- 4 fotografie.
- Copia del passaporto valido e originale.
- Ricevuta del bollettino postale da 30,46 euro.
- Atto di nascita con l’indicazione dei genitori (se il bambino è nato all’estero, il documento deve essere apostillato in Ucraina, tradotto e legalizzato dall’Ambasciata d’Italia).
Se l’autorizzazione del tribunale è scaduta, occorre presentare una nuova richiesta al Tribunale per i Minorenni.
Passaggio a un altro tipo di permesso (Conversione)
Grazie al nuovo decreto immigrazione del 2020, il permesso di soggiorno per assistenza minori può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro. Dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto si può chiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo.
Quali diritti dà questo permesso?
- La possibilità di lavorare in Italia.
- L’iscrizione anagrafica della residenza e il rilascio della carta d’identità.
- L’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
- Il diritto allo studio negli istituti scolastici pubblici.
- L’accesso al sistema di welfare italiano.



