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PROTEZIONE INTERNAZIONALE – guida pratica

Permesso di soggiorno

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”

I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea hanno diritto all’asilo indipendentemente da quanto tempo abbiano soggiornato in Italia prima di presentare la domanda.

LE FASI DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (protezione internazionale).

I fase. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di protezione internazionale è individuale e va presentata:

alla polizia di frontiera, al momento dell’ingresso in Italia

oppure

alla QUESTURA (Ufficio Immigrazione), se vi trovate già in Italia.

Le Questure sono uffici territoriali, e alcune richiedono un documento che attesti il luogo in cui abitate. A questo link potete consultare e stampare la Dichiarazione di ospitalità, che va vidimata (firmata) presso un Commissariato o in Comune.

Vi verrà fissato un appuntamento per la formalizzazione della domanda, durante il quale verrà compilato il «Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra» (Modello C/3). A questo link potete consultarlo e stamparlo.

Tenete presente che il passaporto vi verrà ritirato. In cambio riceverete un documento con fotografia che per un certo periodo sarà l’unico a comprovare la vostra identità. Riporta nome e cognome, data e luogo di nascita.

Con questo documento avete diritto all’iscrizione anagrafica ( residenza) e al rilascio del codice identificativo (codice fiscale e tessera sanitaria).

Dopo 60 giorni avete diritto a firmare un contratto di lavoro.

II fase. L’AUDIZIONE

La legge prevede che la convocazione per l’audizione davanti alla Commissione (o colloquio) vi venga notificata per iscritto dalla Questura.

La decisione sulla domanda di protezione internazionale spetta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, composta da 4 membri:

  • 2 rappresentanti del Ministero dell’Interno,
  • 1 rappresentante di un ente territoriale (comune, provincia o regione),
  • 1 rappresentante dell’UNHCR.
  • All’audizione partecipa un interprete che parla la vostra lingua e traduce quanto viene detto.

III fase. La decisione della Commissione

Oggi, durante la guerra, nella maggior parte dei casi la Commissione riconosce agli ucraini la protezione sussidiaria. Tenete presente che, una volta presa la decisione, il passaporto viene restituito.

In caso di riconoscimento dello status di rifugiato, il passaporto NON viene restituito, ma potete richiedere il TITOLO DI VIAGGIO, che consente di viaggiare nei Paesi dell’UE.

Per saperne di più sulla differenza tra i due tipi di protezione, leggete qui:

differenze tra status di rifugiato e protezione sussidiaria

Vi consigliamo di leggere la GUIDA PRATICA PER RICHIEDENTI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA , che contiene informazioni dettagliate sulla protezione internazionale.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE – guida pratica

Guida informativa

Proroga della protezione temporanea fino al 2027 Il decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2025 apre un nuovo orizzonte di pianificazione giuridica per i rifugiati ucraini.…

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