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Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.

La residenza è il luogo in cui la persona dimora effettivamente in Italia. L’iscrizione anagrafica (registrazione della residenza) è obbligatoria per tutti gli stranieri che vivono in Italia da più di 90 giorni.

La residenza è il luogo di dimora abituale della persona, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del Codice civile (Art. 43, II comma c.c.). La legge definisce la residenza come il luogo in cui la persona dimora abitualmente e in cui ha l’indirizzo della propria abitazione principale.

Per ottenere l’iscrizione della residenza si presenta domanda all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui si intende abitare.

I cittadini stranieri devono presentare i seguenti documenti:
• passaporto o documento di viaggio in corso di validità e permesso di soggiorno,
• copia del codice fiscale,
• i documenti di nascita, matrimonio, divorzio e/o quelli che attestano i rapporti di parentela, tradotti e legalizzati, sono obbligatori se la domanda di iscrizione viene presentata anche per i familiari a carico che arrivano in Italia,
• inoltre il proprietario dell’immobile deve firmare un assenso (contratto) con cui autorizza lo straniero a stabilirsi a quell’indirizzo, allegando copia del proprio documento d’identità.
La normativa vigente prevede che gli stranieri iscritti in anagrafe debbano rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all’Ufficio Anagrafe del Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno: al rinnovo del permesso di soggiorno serve cioè una copia del documento rinnovato. Per adempiere a questo obbligo basta presentare al Comune l’originale e la copia del permesso rinnovato.
Entro 45 giorni dal completamento di questa formalità, gli agenti della Polizia Locale (vigili) devono recarsi all’indirizzo dichiarato per verificare che corrisponda al vero e che le persone che hanno chiesto l’iscrizione vi abitino effettivamente.

Guida informativa

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