Vai al contenuto principale

Invalidità civile

Salute e invalidità

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.

Chi ha diritto al riconoscimento dell’invalidità?
– Possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali con una riduzione permanente della capacità lavorativa, espressa in percentuale, pari ad almeno 1/3 (33 %), nonché i minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età.

– Sono considerate invalide anche le persone con più di 65 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età.
– L’invalidità civile non riguarda gli invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, né i ciechi e i sordi, che beneficiano di agevolazioni diverse.
– Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a requisiti specifici di contributi e imposte versati, che sono invece necessari per ottenere la pensione ordinaria di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità.

Oltre ai cittadini italiani (se residenti in Italia), hanno diritto all’invalidità civile:
– i rifugiati;
– gli apolidi;
– i cittadini dell’UE;
– i cittadini di Paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (permesso di soggiorno lungo periodo);
– gli stranieri residenti in Italia con un permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno.

Come si presenta la domanda di riconoscimento dell’invalidità in Italia?
Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità in Italia dovete presentare la «domanda di invalidità» all’azienda sanitaria locale (ASL) del luogo di residenza abituale, in base ai vostri documenti in Italia: residenza, permesso di soggiorno.

In Italia, per ottenere un sostegno economico, occorre vedersi riconoscere un’invalidità di almeno il 74 %; le prestazioni si chiamano:
– Assegno di inabilità (74-99 %)
– Pensione di invalidità (100 %)

Un sostegno economico spetta anche a chi non è in grado di badare a sé stesso in autonomia e ha bisogno di un accompagnatore (accompagnamento).

L’indennità per i minori con invalidità (indennità di frequenza) viene concessa solo a condizione che frequentino la scuola o centri di riabilitazione.

Ai minori con disabilità spetta inoltre l’indennità di accompagnamento (accompagnamento).

Come ottenere il riconoscimento dell’invalidità in Italia:
1. Rivolgetevi al vostro medico curante (medico di base). Il medico curante o un medico certificatore trasmette all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il certificato (certificato medico introduttivo, online), in cui
indica la diagnosi e allega la richiesta di invalidità / handicap / accompagnamento.
Il certificato costa circa 36 € (l’importo lo stabilisce il medico; alcuni medici però lo rilasciano gratuitamente, e in alcune regioni costa di più).
2. Poi, da soli oppure rivolgendovi a un patronato – l’ente che in Italia svolge attività di assistenza e tutela a favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato – presentate la vera e propria «Domanda per invalidità civile». Per farlo
dovete avere la residenza e un conto bancario (IBAN) su cui verrà accreditato il sostegno economico.
3. Ricevete l’Attestato di trasmissione della Domanda dall’INPS (la conferma che la vostra domanda è stata ricevuta).
4. Successivamente riceverete la convocazione a visita (Convocazione per la Commissione medica).
5. Sottoponetevi alla visita medica di accertamento davanti alla commissione medica (Commissione ASL integrata da un medico INPS), per la quale vi serviranno i vostri certificati medici (Certificati di malattia). Se i certificati vi sono stati rilasciati all’estero, occorre la loro traduzione in italiano.
6. Ricevete la decisione della commissione sul grado di invalidità (Verbale).

Se vi è stato negato il sostegno economico, avete diritto a:
1) rivolgervi a un patronato e presentare ricorso (entro 6 mesi dalla data di ricezione del verbale negativo della commissione);
2) fare ricorso in tribunale;
3) attendere 6 mesi e ripresentare la domanda per aggravamento delle condizioni di salute (aggravamento invalidità civile).

Quali vantaggi comporta l’invalidità in Italia?
In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o confermata dall’INPS si può avere diritto a diverse agevolazioni e benefici, quali:
– un sostegno economico mensile (pensione di invalidità);
– un sostegno economico o un contributo per l’accompagnamento (handicap) (erogato dall’INPS);
– l’esenzione dal pagamento del «ticket» sanitario (da richiedere all’ASL);
– riduzioni sui biglietti dei mezzi pubblici (rivolgersi alle aziende di trasporto locali);
– il diritto di parcheggiare l’auto negli appositi spazi riservati (rivolgersi al CTA, l’ufficio per la disabilità del luogo di residenza);
– protesi e ausili per la mobilità gratuiti (da richiedere all’ASL);
– l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
– assistenza sociale, ecc.

La Legge 104 (L. 104/1992) prevede che il lavoratore con disabilità grave debba dare il proprio consenso al trasferimento in un’altra sede; in caso contrario il trasferimento è vietato.

La legge offre inoltre ai lavoratori con disabilità la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. L’azienda riconosce questo diritto ove possibile.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative, con una ridotta capacità lavorativa accertata, dovuta anche agli effetti invalidanti delle terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Agli invalidi e agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 % spetta un congedo per cure di 30 giorni all’anno. Il congedo può essere fruito anche in modo frazionato e non rientra nel periodo di comporto. Il trattamento economico segue il regime delle assenze per malattia. La domanda di congedo per cure va inviata al datore di lavoro.

Prestazioni economiche legate al riconoscimento dell’invalidità civile in Italia:
1)
Pensione di invalidità (di inabilità) – LA PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE
È una prestazione economica riconosciuta agli invalidi e agli invalidi civili di età compresa tra 18 e 67 anni ai quali è stata accertata un’inabilità lavorativa totale, cioè un’invalidità del 100 %.
La prestazione spetta ai cittadini italiani residenti in Italia.
Sono equiparati a loro i cittadini dell’UE e i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti, purché residenti stabilmente in Italia.
IMPORTANTE: per il riconoscimento della pensione di invalidità si tiene obbligatoriamente conto del REDDITO ANNUO (Il REDDITO ANNUO), il cui limite per il 2023 è di 17 920,00 euro.
Importo della pensione (nel 2023): 313,91 euro al mese.
La pensione di invalidità è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino al compimento dei 65 anni e sette mesi (dopodiché la pensione di invalidità diventa una prestazione sociale).
La pensione di invalidità è corrisposta per 13 mensilità, con un importo mensile fisso di anno in anno. Successivamente occorre sottoporsi a una visita di revisione.
Al compimento dei 67 anni la pensione si trasforma in assegno sociale.
La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento (la prestazione corrisposta agli invalidi civili che non sono in grado di deambulare o di compiere
gli atti quotidiani della vita).
È invece incompatibile con altre prestazioni concesse per la stessa invalidità derivante da cause di guerra o di servizio.
Percependo questa pensione potete lavorare.

2) Assegno mensile di invalidità civile (L’ASSEGNO DI INVALIDITA’ CIVILE)
È una prestazione economica riconosciuta agli invalidi e agli invalidi civili di età compresa tra 18 e 67 anni ai quali è stata accertata un’invalidità civile dal 74 % al 99 %.
Si tratta di un sostegno di natura assistenziale, non legato ai vostri contributi e versamenti previdenziali.
IMPORTANTE: per il riconoscimento dell’assegno si tiene conto del REDDITO ANNUO (Il REDDITO ANNUO), il cui limite massimo per il 2023 è di 5 391,88 euro.
L’assegno spetta ai cittadini italiani residenti in Italia.
Sono equiparati a loro i cittadini dell’UE e i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti, purché residenti stabilmente in Italia.
Importo dell’assegno (nel 2023): 313,91 euro al mese.
L’assegno è corrisposto per 13 mensilità, non è reversibile ai superstiti e non è soggetto all’imposta sul reddito (IRPEF).
Attualmente l’assegno spetta fino ai 67 anni, dopodiché si trasforma automaticamente in assegno sociale.
L’assegno è incompatibile con qualsiasi prestazione diretta di invalidità concessa a qualunque titolo.
Nulla impedisce, tuttavia, di percepire altre prestazioni non legate alla riduzione della capacità lavorativa (ad esempio la pensione di vecchiaia o anticipata, la pensione ai superstiti), a condizione che
il reddito annuo resti al di sotto del limite (basso) stabilito dalla legge.
Compatibilità con l’attività lavorativa: l’articolo 3 della Legge 188/1971 richiede che l’interessato non svolga alcuna attività di lavoro dipendente o autonomo. Se queste persone lavorano, devono avere un reddito inferiore a 5 391,99 euro all’anno. Se
invece il limite viene superato, anche solo temporaneamente, il beneficiario deve comunicarlo all’INPS, che sospenderà il pagamento.

3) Indennità di accompagnamento (INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO)
È una prestazione economica erogata dall’INPS a chi ha bisogno di assistenza continua per poter compiere gli atti quotidiani della vita (quelli necessari alla sopravvivenza) e/o per deambulare.
L’indennità consiste in un importo mensile che non concorre al reddito annuo (Il REDDITO ANNUO) e non può essere pignorato né sequestrato dallo Stato.

REQUISITI NECESSARI:
– riconoscimento dell’inabilità lavorativa totale (100 %);
– impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
– impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita;
– conseguente necessità di un’assistenza continua;
– cittadinanza italiana;
– per i cittadini stranieri dell’UE: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
– per gli stranieri extra UE: permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;
– residenza stabile sul territorio italiano.
L’accompagnamento non riguarda solo gli anziani, ma tutti coloro che non sono in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita in autonomia (a causa di malattie degenerative, come l’Alzheimer o il Parkinson, o in seguito a eventi cerebrovascolari – ictus, infarti, ecc.), indipendentemente dal reddito e dall’età.
Se alla persona è riconosciuta un’inabilità lavorativa del 100 %, sussistono le condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento senza limiti di reddito.
L’indennità di accompagnamento è corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per il 2023 l’importo stabilito è di 527,16 euro.
L’indennità di accompagnamento è esente dall’imposta sul reddito (IRPEF) e non è reversibile ai superstiti. La prestazione è strettamente legata alle condizioni psicofisiche del richiedente e spetta a condizione che il richiedente non sia ricoverato in una struttura di cura con retta interamente a carico dello Stato (o di un ente pubblico).

4) Indennità di frequenza (L’INDENNITA’ DI FREQUENZA)
È una prestazione economica erogata dall’INPS per sostenere la frequenza scolastica dei minori fino a 18 anni che hanno particolari difficoltà a svolgere i compiti della vita quotidiana.
È corrisposta mensilmente per tutta la durata effettiva del trattamento o del corso di studi e fino al mese successivo a quello in cui la frequenza termina (al massimo 12 mesi).
L’importo (rivalutato ogni anno e comunicato dall’INPS) per il 2023 è di 313,91 euro.

Requisiti necessari:
– età INFERIORE A 18 ANNI;
– essere cittadini italiani o cittadini dell’UE residenti in Italia.
I cittadini di Paesi extra UE devono avere un permesso di soggiorno di almeno 1 anno o di lungo periodo e risiedere stabilmente sul territorio italiano;
– reddito annuo personale del minore non superiore a 5 391,88 euro (valido per il 2023);
– avere difficoltà persistenti riconosciute a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure una perdita uditiva (sulle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz) superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore (secondo il verbale della commissione medico-legale competente dell’ASL);
– frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell’infanzia), oppure di centri pubblici o privati convenzionati di formazione o di addestramento professionale (finalizzati al reinserimento sociale), di centri ambulatoriali diurni o semiresidenziali (strutture pubbliche o private specializzate nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero delle persone con disabilità).

NON È POSSIBILE PERCEPIRE L’INDENNITÀ SE:
– siete ricoverati;
– percepite l’indennità di accompagnamento per INVALIDO CIVILE TOTALE;
– percepite l’indennità di accompagnamento per CIECHI TOTALI;
– percepite l’indennità SPECIALE PER CIECHI PARZIALI;
– percepite l’indennità di COMUNICAZIONE PER I SORDI PRE-LINGUALI.
I beneficiari dell’indennità devono inviare ogni anno all’INPS (tramite il proprio tutore) la Dichiarazione di responsabilità relativa alla
sussistenza dei requisiti di legge.

SORDI CIVILI: agevolazioni
Sono considerate sorde le persone con problemi di udito colpite da sordità congenita o acquisita in età evolutiva (entro i 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica e non dipenda da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Si considera ostativa al normale apprendimento del linguaggio parlato una perdita uditiva media di 75 decibel HTL sulle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore. Se il livello di perdita uditiva è inferiore ai limiti
indicati o non è possibile dimostrare quando la perdita uditiva è insorta, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell’INVALIDITÀ CIVILE.
Requisiti per ottenere la pensione:
– riconoscimento della sordità civile (cioè in presenza di una soglia uditiva corrispondente a una perdita uditiva pari o superiore a 75 decibel);
– età compresa tra 18 e 67 anni;
– essere cittadini italiani o cittadini dell’UE residenti in Italia, oppure cittadini di Paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– avere un reddito annuo personale non superiore a 17 920,00 euro (per il 2023).
Erogazione della pensione: è corrisposta per 13 mensilità, con un importo mensile di 313,91 €.
Al compimento dei 67 anni l’importo della pensione viene adeguato a quello dell’ASSEGNO SOCIALE.
I SORDI civili hanno diritto all’INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE:
– indipendentemente dalle condizioni economiche;
– a qualsiasi età;
– indipendentemente da un eventuale ricovero in una struttura pubblica che provveda al loro mantenimento;
– se il richiedente ha meno di 12 anni, la perdita uditiva deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL in media sulle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore;
– se il richiedente ha PIÙ DI 12 ANNI, la perdita uditiva deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e deve essere dimostrato che è insorta prima del compimento del dodicesimo anno di età. Al compimento dei 12 anni i beneficiari con una perdita uditiva inferiore a 75 decibel perdono l’agevolazione;
– spetta ai cittadini italiani o ai cittadini dell’UE residenti in Italia, oppure ai cittadini di Paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; è corrisposta ogni anno per 12 mensilità e l’importo mensile è di 258,82 euro;
– è cumulabile con la pensione;
– per quanto riguarda i minori, l’INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE è INCOMPATIBILE con l’indennità di frequenza: è quindi possibile scegliere il trattamento più favorevole.

Ciechi civili
CIECHI PARZIALI (VENTESIMISTI): persone con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, per cause congenite o comunque non dipendenti da guerra, infortunio sul lavoro o servizio.
Requisiti per ottenere la pensione:
– riconoscimento della cecità civile parziale;
– nessun limite di età;
– essere cittadini italiani o cittadini dell’UE residenti in Italia, oppure cittadini di Paesi extra UE con permesso di soggiorno;
– reddito annuo personale non superiore a 17 920,00 euro (valido per il 2023).
Erogazione della pensione:
– è corrisposta per 13 mensilità, con un importo mensile di 313,91 euro (sia per i ricoverati sia per i non ricoverati);
– la pensione spetta anche dopo i 67 anni;
– i minori ciechi civili parziali da 0 a 18 anni hanno diritto alla PENSIONE, non all’indennità di frequenza.

I CIECHI PARZIALI hanno diritto a un’indennità speciale, l’INDENNITA’ SPECIALE PER I CIECHI VENTESIMISTI:
– indipendentemente dalle condizioni economiche;
– a qualsiasi età;
– indipendentemente da un eventuale ricovero in una struttura pubblica che provveda al loro mantenimento;
– è cumulabile con la pensione;
– spetta ai cittadini italiani o ai cittadini dell’UE residenti in Italia, oppure ai cittadini di Paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L’indennità è corrisposta ogni anno per 12 mensilità; per il 2023 l’importo mensile è di 217,64 euro.

CIECHI GRAVI – CIECHI (GRAVI) DECIMISTI: persone con un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (questa categoria è stata abolita negli anni Sessanta, ma chi ne beneficiava continua a percepire la prestazione).
Erogazione della pensione:
– importo mensile di 232,99 €;
– limite di reddito annuo personale: 8615,46 euro.

CIECHI ASSOLUTI (persone con residuo visivo nullo in entrambi gli occhi)
Requisiti per ottenere la pensione di invalidità:
– riconoscimento della cecità civile assoluta;
– compimento dei 18 anni;
– essere cittadini italiani o dell’UE residenti in Italia, oppure cittadini di Paesi extra UE con permesso di soggiorno;
– reddito annuo personale non superiore a 17 920,00 euro (valido per il 2023).
Erogazione della pensione:
È corrisposta per 13 mensilità.
La pensione spetta anche dopo i 67 anni.
L’importo della pensione dipende dal fatto che la persona con disabilità sia ricoverata o meno in un istituto di cura.
Nel 2023 l’importo della pensione è di 339,48 euro per i non ricoverati e di 313,91 euro per i ricoverati.
I minori ciechi civili assoluti da 0 a 18 anni hanno diritto all’INDENNITA’ DI FREQUENZA.

I CIECHI CIVILI ASSOLUTI hanno diritto all’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO:
• indipendentemente dalle condizioni economiche;
• a qualsiasi età;
• è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa;
• è corrisposta in misura ridotta anche se la persona non vedente è ricoverata in una struttura pubblica che provvede alla sua assistenza;
• è cumulabile con l’indennità di accompagnamento quale invalido civile, purché tali prestazioni siano riconosciute per minorazioni diverse dalla cecità;
• spetta ai cittadini italiani o ai cittadini dell’UE residenti in Italia, oppure ai cittadini di Paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• è corrisposta ogni anno per 12 mensilità e l’importo mensile è di 959,21 euro, sia per i ricoverati sia per i non ricoverati.
Le persone con disabilità che percepiscono una prestazione di invalidità per cause di guerra, di lavoro o di servizio non hanno diritto all’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO. In questo caso l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

Collocamento mirato delle persone con disabilità (Legge 68/99)
Per gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 % e per i ciechi e i sordi civili è previsto il collocamento mirato, che ha lo scopo di assegnare alle persone con disabilità un lavoro adatto alle loro condizioni di salute e alla loro capacità lavorativa.
La valutazione della disabilità ai fini dell’accesso al collocamento mirato può essere effettuata contestualmente all’accertamento dell’invalidità civile, della cecità o della sordità oppure in un secondo momento, se si dispone già di un verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno di un certificato medico.

Volete saperne di più sull’invalidità? Unitevi al gruppo WhatsApp «Invalidità»

L’invalidità civile in Italia

Invalidità civile: i diritti dei cittadini ucraini in Italia e la riforma del 2026. I cittadini ucraini che soggiornano regolarmente in Italia e sono titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore…

Questa guida è gratuita grazie alle donazioni dei lettori.

Sostienici

Chiedi all’assistente IA

Risponde sulla base di questi stessi articoli, quando chiedere è più rapido che cercare.

Chiedi all’assistente IA