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Il matrimonio al Consolato

Famiglia e matrimonio

Informazione di riferimento: regole, importi e scadenze cambiano. Controlla la data del materiale e le fonti ufficiali.

Il console celebra il matrimonio esclusivamente tra cittadini ucraini che risiedono legalmente in Italia. Si tratta dei cittadini ucraini che hanno espletato le pratiche per l’espatrio o per la residenza permanente in Italia e che hanno il relativo timbro sul passaporto per l’estero.

Per registrare il matrimonio, la donna e l’uomo devono presentare personalmente al Consolato Generale dell’Ucraina una domanda scritta sul modulo previsto.

Se uno dei due non può presentare personalmente la domanda per gravi motivi, la domanda può essere presentata da un rappresentante munito di procura autenticata da un notaio.

Chi è stato già sposato può contrarre un nuovo matrimonio solo presentando documenti che attestino lo scioglimento del matrimonio precedente. Possono essere:

  • Il certificato di divorzio.
  • Il certificato di morte di uno dei coniugi.
  • La sentenza di un tribunale ucraino o il parere dell’ufficio di stato civile che dichiara nullo il matrimonio.

Per i cittadini ucraini il cui matrimonio è stato sciolto all’estero, tale documento può essere:

  • La sentenza di divorzio, se è definitiva secondo la legge dello Stato estero.
  • Il certificato di divorzio o di morte di uno dei coniugi.
  • Altri documenti che attestino lo scioglimento del matrimonio, rilasciati dall’autorità competente.

Se il matrimonio è stato sciolto in Italia, bisogna presentare:

  • L’estratto dal registro dello stato civile relativo al matrimonio con l’annotazione dello scioglimento del matrimonio (Estratto di matrimonio con annotazione di scioglimento/cessazione del matrimonio): originale e copia di tutte le pagine.

Il documento rilasciato dall’autorità italiana competente deve essere legalizzato (con timbro «Apostille») e accompagnato da una traduzione certificata in lingua ucraina.

Chi intende registrare il matrimonio deve esibire documenti che ne attestino l’identità e la cittadinanza ucraina.

Per la registrazione del matrimonio sono necessari il consenso reciproco dei futuri sposi e il raggiungimento dell’età matrimoniale, che è di 18 anni per gli uomini e di 17 anni per le donne. In alcuni casi l’età matrimoniale può essere ridotta.

Il matrimonio delle persone a cui è stata ridotta l’età matrimoniale si registra secondo le regole generali. Se chi intende sposarsi non ha ancora raggiunto l’età matrimoniale al momento della registrazione, il matrimonio è possibile solo in presenza di una decisione del tribunale che conceda il diritto di sposarsi.

Il matrimonio viene registrato trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda.

In casi eccezionali, su domanda congiunta dei futuri sposi, il console può ridurre il termine di un mese, se è comprovata l’esistenza di un motivo valido.

Se prima della registrazione il console riceve una segnalazione scritta dell’esistenza di impedimenti previsti dalla legge, la registrazione viene rinviata e il richiedente deve presentare, entro tre mesi, le prove di tali impedimenti.

Il console può effettuare verifiche su richiesta degli interessati o di propria iniziativa e, se riscontra impedimenti alla registrazione del matrimonio, fornisce una spiegazione scritta. Se non viene riscontrato alcun impedimento, il matrimonio si registra secondo le regole generali.

La registrazione del matrimonio per procura o tramite rappresentante non è ammessa: la presenza della sposa e dello sposo è obbligatoria.

Il console fissa il giorno e l’ora della registrazione del matrimonio nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 32 del Codice della famiglia dell’Ucraina. Se gli sposi non possono presentarsi nel giorno fissato, possono spostare la registrazione a un altro giorno su loro richiesta scritta. In tal caso il rinvio non può superare un anno dalla presentazione della domanda.

Se chi ha presentato la domanda non si presenta all’ufficio consolare entro tre mesi senza comunicarne i motivi, la domanda perde validità.

La registrazione del matrimonio e il rilascio del certificato di matrimonio avvengono nei locali dell’ufficio consolare, alla presenza degli sposi.

Gli sposi hanno il diritto di scegliere un cognome comune, di mantenere i propri cognomi da nubili/celibi oppure di aggiungere al proprio il cognome dell’altro coniuge.

Non è ammesso unire più di due cognomi, salvo che non sia diversamente previsto dalle consuetudini di una minoranza nazionale.

Se il cittadino ucraino ha cambiato cognome con il matrimonio, sulla prima pagina del suo passaporto viene apposto un timbro che indica l’obbligo di sostituire il passaporto entro un mese per il cambio di cognome dovuto al matrimonio.

Conclusioni

Presso l’ufficio consolare dell’Ucraina in Italia il matrimonio si registra esclusivamente tra cittadini ucraini che risiedono legalmente nel Paese e dispongono dei documenti necessari. Per presentare la domanda è richiesta la presenza personale di entrambi, ma per gravi motivi la domanda può essere presentata da un rappresentante munito di procura notarile. L’eventuale matrimonio precedente deve essere ufficialmente sciolto, presentando i relativi documenti. Il matrimonio viene registrato un mese dopo la presentazione della domanda, termine che può essere ridotto in presenza di motivi validi. La celebrazione avviene al consolato e la registrazione per procura non è ammessa.

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